Ricorso generico: Quando la Forma è Sostanza
Nel complesso mondo del diritto processuale penale, la precisione non è un optional, ma un requisito fondamentale. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione formulata in termini vaghi e indeterminati, rischia di essere un’arma spuntata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, stabilendo che un ricorso privo di specificità è destinato all’inammissibilità. Questo principio tutela l’efficienza del sistema giudiziario e impone agli avvocati un onere di chiarezza imprescindibile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’appellante lamentava presunte ingiustizie subite nel giudizio di secondo grado, affidando le sue speranze di riforma della decisione alla Suprema Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso Generico Presentato dall’Imputato
Il ricorrente aveva articolato la sua impugnazione su tre distinti motivi, contestando:
1. La violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
2. L’eccessività della pena che gli era stata inflitta.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto per cui era stato condannato.
A prima vista, si tratta di censure comuni in un processo penale. Tuttavia, il problema non risiedeva nel cosa si contestava, ma nel come.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Secondo gli Ermellini, i tre motivi erano stati formulati in modo talmente generico e indeterminato da non superare il vaglio di ammissibilità. Il ricorso, infatti, si limitava a enunciare i presunti errori della sentenza d’appello senza però:
– Indicare gli elementi specifici a sostegno delle censure.
– Spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello, ritenuta logicamente corretta, sarebbe stata errata.
– Fornire al giudice dell’impugnazione gli strumenti per individuare concretamente i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato di legittimità.
In sostanza, non basta affermare che una pena è eccessiva o che un fatto è qualificato erroneamente; è necessario argomentare in modo puntuale, confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata e mettendo in luce le sue specifiche falle logiche o giuridiche. Un ricorso generico, che non assolve a questo compito, è un atto processualmente inutile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La decisione della Suprema Corte è perentoria: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Tale declaratoria comporta due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, non c’è spazio per l’approssimazione. Ogni motivo di ricorso deve essere un’analisi critica, precisa e argomentata della decisione che si intende contestare. In assenza di questi requisiti, l’impugnazione non solo non verrà esaminata nel merito, ma comporterà anche un ulteriore esborso economico per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando i motivi sono formulati in maniera indeterminata, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto che sostengono le censure, impedendo così al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede l’art. 581 c.p.p. per la validità di un ricorso?
L’articolo 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale richiede che i motivi di ricorso indichino in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta, per permettere al giudice un effettivo controllo di legittimità sulla sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4446 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4446 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a SOAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che i tre motivi di ricorso che lamentano rispettivamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della p irrogata e l’erronea qualificazione del fatto, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in qua fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16/12/2025