Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: un ricorso generico, privo di elementi specifici a sostegno delle proprie doglianze, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello, la quale aveva confermato una pronuncia di condanna per una serie di reati. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una generica “violazione di legge in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità”.
La Decisione della Corte e la Questione del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che l’unico motivo di appello era formulato in termini eccessivamente ampi e indeterminati. La Corte ha sottolineato come un ricorso generico non permetta al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i punti specifici della sentenza contestata e le ragioni giuridiche che ne giustificherebbero l’annullamento. Questa mancanza di specificità si traduce in una violazione diretta delle norme procedurali che disciplinano le impugnazioni.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la propria decisione sull’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una censura astratta, senza indicare gli elementi concreti che avrebbero dovuto supportarla. Di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente non ha fornito argomenti puntuali capaci di metterla in discussione. I giudici hanno chiarito che non è compito della Corte di Cassazione ricercare autonomamente i possibili vizi della sentenza impugnata; spetta al ricorrente individuarli e illustrarli con precisione. La mancanza di questa specificità rende impossibile per il giudice esercitare il proprio sindacato, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze e Indicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e ben argomentati. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è indispensabile articolare le critiche in modo chiaro, specifico e ancorato a precisi riferimenti normativi e fattuali. Solo così è possibile garantire che il diritto di difesa sia esercitato efficacemente e che il ricorso possa essere esaminato nel merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è considerato un ricorso generico, ovvero se manca dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p., non indicando chiaramente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell’impugnazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico per indeterminatezza’?
Significa che la censura mossa alla sentenza impugnata è formulata in modo così vago da non permettere al giudice di individuare i punti specifici della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche della critica, impedendo di fatto l’esercizio del controllo di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1254 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1254 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 181, commi 1 e 2, lett. c), d.l. 285/1992, 495, 61, n. 2), cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025