Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Quando si presenta un’impugnazione, la chiarezza e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un ricorso generico, che si limita a enunciazioni vaghe senza entrare nel dettaglio delle critiche, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, offrendo un importante monito per la prassi forense. Analizziamo insieme la decisione per comprendere perché la precisione è un requisito imprescindibile per l’accesso alla giustizia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di rapina. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato un unico motivo di ricorso, lamentando un vizio di motivazione. Nello specifico, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato i criteri previsti dall’articolo 133 del codice penale per la determinazione della pena, ritenendo tale valutazione superficiale e non approfondita. La pena inflitta, tuttavia, era già stata fissata nella misura del minimo edittale previsto per quel reato: cinque anni di reclusione e 927,00 euro di multa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato era affetto da un’indeterminatezza tale da renderlo del tutto generico. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Destinato al Fallimento
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: l’autosufficienza e la specificità del ricorso. I giudici hanno spiegato che un ricorso generico come quello in esame non permette al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo. Il ricorrente, infatti, si era limitato a una critica astratta della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare quali elementi specifici fossero stati trascurati o mal valutati dai giudici di merito.
La Corte ha sottolineato due aspetti cruciali:
1. Logicità della Motivazione: La sentenza d’appello presentava una motivazione logicamente corretta sia in punto di responsabilità sia nella commisurazione della pena.
2. Pena al Minimo Edittale: L’irrogazione della pena nella misura minima prevista dalla legge rendeva la doglianza ancora più debole. Se la sanzione è già la più bassa possibile, una critica sulla sua presunta eccessività deve essere supportata da argomentazioni eccezionalmente forti e dettagliate, che nel caso di specie mancavano del tutto.
In sostanza, il ricorso non forniva alla Corte gli strumenti per “individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato”. Non basta affermare che una valutazione è stata superficiale; è necessario spiegare perché e sulla base di quali elementi concreti.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza riafferma un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: un’impugnazione non è un mero atto di dissenso, ma un’analisi tecnica e puntuale dei vizi di un provvedimento. Redigere un ricorso generico equivale a non presentarlo affatto, con l’aggravante di una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per consentire al giudice di comprendere le ragioni della critica e di esercitare efficacemente la sua funzione di controllo, garantendo così la corretta applicazione della legge.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e indeterminato, in quanto non indicava gli elementi specifici alla base della censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Cosa contestava il ricorrente nel suo unico motivo di ricorso?
Il ricorrente contestava il vizio motivazionale in relazione all’applicazione dei criteri indicati nell’art. 133 del codice penale per la determinazione della pena, sostenendo che la valutazione fosse stata superficiale e non approfondita.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 144 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 144 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 30/07/1987
avverso la sentenza de113/02/2023 della Corte d’appello di Venezia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e all’asseritamente mancato «vagli in modo approfondito i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.», è del tutto generico per indeterminatezza in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta in punto di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della stessa) e dell’irrogazione di una pena nella misura del minimo edittale del delitto di rapina (cinque anni di reclusione ed € 927,00 di multa), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.