Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20512 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20512 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASORIA il 27/03/1977
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 06/07/1981
avverso l’ordinanza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del
Tribunale di Napoli con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.;
rilevato che con l’unico motivo il ricorso deduce violazione di legge in relazione all’art. 581, cod. proc. pen.;
ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando delle deduzioni assolutamente generiche, tenuto conto del principio elaborato dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì
quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME
Rv. 268823 – 01);
ritenuto, altresì, che, in ogni caso, il motivo sia manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e non affetto dai difetti prospettati, atteso che l’atto di appello proposto nell’interesse dei due imputati era effettivamente del tutto generico, essendosi il medesimo limitato a una vaga contestazione della responsabilità degli stessi ad onta di una pacifica ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio (v. pag. 3 della sentenza di primo grado);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in 3.000,00 euro,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibilip il’ ricorsiti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.