Ricorso generico in Cassazione: la condanna alla ripetitività
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è fondamentale saperle esporre secondo le rigide regole processuali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una lezione cruciale: la mera ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte in appello configura un ricorso generico, destinato inevitabilmente all’inammissibilità. Questo principio, apparentemente semplice, è la chiave per comprendere perché molti ricorsi non superano neanche il primo vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del suo ricorso erano entrambi focalizzati sulla presunta insussistenza del dolo, ovvero dell’intenzione cosciente e volontaria di commettere il reato. L’imputato, in sostanza, sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente valutato l’elemento psicologico della sua condotta.
Tuttavia, il suo atto di ricorso non introduceva nuovi elementi o profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse identiche questioni già sollevate e rigettate nel precedente grado di giudizio. Secondo la Corte d’Appello, le tesi difensive erano semplici ipotesi congetturali, prive di qualsiasi prova a supporto.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali alla decisione impugnata, non una generica riproposizione di doglianze.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi presentati erano meramente “reiterativi” di questioni già dedotte dinanzi alla Corte di Appello. Il ricorrente non ha specificato in alcun modo quali elementi di fatto i giudici di merito avrebbero omesso o valutato erroneamente. Un ricorso così formulato è considerato “generico” perché non si confronta criticamente con le argomentazioni della sentenza che intende contestare, ma le ignora, limitandosi a ripetere una tesi già bocciata.
La Corte ha quindi ritenuto che, mancando una critica specifica e argomentata, il ricorso non potesse essere esaminato nel merito. Di conseguenza, lo ha dichiarato inammissibile, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi infondati o puramente dilatori.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le stesse difese. È un giudizio sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve evidenziare vizi specifici del provvedimento (come violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione), e non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello. La conseguenza di un ricorso generico è la sua immediata inammissibilità, con un aggravio di spese per il proponente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre questioni già dedotte e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza specificare quali elementi di fatto sarebbero stati erroneamente considerati o omessi dai giudici di merito e senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni dell’appello nel ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mera reiterazione di argomenti già esaminati e respinti, senza l’aggiunta di critiche specifiche e puntuali alla sentenza di secondo grado, rende il ricorso inammissibile per genericità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46573 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46573 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che i motivi di ricorso (entrambi incentrati sulla sussistenza del dolo) sono reiterativi questioni già dedotte dinanzi alla Corte di appello, secondo cui il ricorrente avrebbe formulato ipotesi congetturali e prive di qualsivoglia elemento di supporto;
rilevato che il ricorso si limita a riproporre la questione, non specificando in alcun modo quale sarebbero gli elementi di fatto che, eventualmente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato, sicchè il ricorso deve ritenersi generico;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
La Presidente