Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14617 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il 29/06/1971
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 1.3.2024 la Corte d’Appello di Lecce ha
confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lecce di data 22.4.2022 di condanna del ricorrente alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione
per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;
Evidenziato che il ricorso si duole della illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della recidiva;
Osservato, a tal proposito, che la motivazione della sentenza impugnata sia da considerarsi, non solo non manifestamente illogica, ma del tutto ragionevole e
condivisibile, avendo operato un congruo e diffuso riferimento al fatto che la condotta di violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno sia stata commessa dall’imputato – già gravato, peraltro, da numerosi precedenti specifici – alla guida di un’autovettura sottoposta a sequestro
amministrativo in quanto priva di copertura assicurativa, con violazione delle misure emergenziali anti Covid-19 in quel momento vigenti e al fine di recarsi in altro comune ad acquistare sostanza stupefacente;
Rilevato che, a fronte di tale persuasiva motivazione, il ricorso è da considerarsi quantomeno generico, perché non contiene specifiche confutazioni delle argomentazioni dei giudici di secondo grado, affidandosi a rilievi di tipo autoassertivo circa il fatto che la condotta non sarebbe così grave da giustificare il diniego delle generiche e l’applicazione della recidiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivi di appello, sicché deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 – 01) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025