Ricorso generico: inammissibile se privo di specificità
Nel processo penale, la presentazione di un’impugnazione rappresenta un momento cruciale per la difesa. Tuttavia, per essere efficace, l’atto deve rispettare rigorosi requisiti di forma e sostanza. Un ricorso generico, ovvero formulato in termini vaghi e non circostanziati, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi come condizione essenziale per l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente lamentava, come unico motivo di doglianza, un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. L’impugnazione, tuttavia, si limitava a enunciare il vizio senza articolarlo in maniera dettagliata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla genericità del ricorso
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che l’unico motivo proposto fosse interamente generico e indeterminato. Questa valutazione si basa sulla violazione diretta dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso generico presentato era doppiamente difettoso. In primo luogo, era affetto da indeterminatezza, poiché non indicava gli elementi concreti alla base della censura formulata. In pratica, non consentiva al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato.
In secondo luogo, il motivo è stato qualificato come aspecifico, in quanto privo di una reale correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso stesso. Un’impugnazione efficace deve instaurare un dialogo critico con la motivazione del provvedimento contestato, evidenziandone le presunte lacune o errori. Quando questa correlazione manca, l’atto si risolve in una mera enunciazione di dissenso, inadeguata a stimolare una revisione giurisdizionale. A sostegno della propria tesi, la Corte ha richiamato un precedente consolidato (Cass. Pen., Sez. 6, n. 23014/2021), a testimonianza di un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio cardine del sistema delle impugnazioni penali: non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario dimostrarlo in modo puntuale e argomentato. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito per gli operatori del diritto, ricordando che la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, chiarezza e un confronto analitico con la decisione che si intende criticare, pena l’impossibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice superiore.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando è privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, ovvero quando non indica gli elementi specifici su cui si basa la critica e non si correla con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze della presentazione di un ricorso generico?
La conseguenza principale è che il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Cosa significa che il motivo di ricorso deve essere ‘specifico’?
Significa che l’impugnazione non può limitarsi a una critica vaga e generale della sentenza, ma deve individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione, permettendo al giudice di comprendere chiaramente i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4802 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4802 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, tutte le sue forme, in ordine mancata applicazione dell’art. 129, cod. proc. interamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescr dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gl elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudi dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sinda
che lo stesso motivo è generico anche in quanto aspecifico, essendo privo correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post fondamento dell’impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/202 B., Rv. 281521 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.