Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi di gravame, sanzionando duramente un ricorso generico. Analizziamo questa decisione per capire perché la precisione nella redazione degli atti giudiziari non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per la tutela dei propri diritti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un imputato, avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza di secondo grado, sostenendo che le argomentazioni dei giudici d’appello fossero errate.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando l’impugnazione inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla forma dell’atto.
Il fulcro della decisione risiede proprio nella natura del ricorso generico. I giudici supremi hanno rilevato che il motivo di ricorso era formulato in termini vaghi e astratti, senza rispettare i requisiti di specificità imposti dal codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua pronuncia sull’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, il ricorrente si era limitato a criticare la motivazione della sentenza impugnata senza però indicare concretamente:
1. Quali passaggi della motivazione fossero illogici o errati.
2. Quali elementi specifici (prove, testimonianze, documenti) non fossero stati valutati correttamente.
3. Perché la valutazione della Corte d’Appello fosse da considerarsi scorretta.
Questa mancanza ha reso il ricorso del tutto generico. Come sottolineato dalla Cassazione, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta “logicamente corretta”, non è sufficiente una critica generica. È necessario che l’impugnazione metta il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di comprendere esattamente quali sono i rilievi mossi e di esercitare il proprio potere di controllo (il cosiddetto “sindacato”). In assenza di tali elementi, il ricorso si traduce in una richiesta di riesame non consentita e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la chiarezza e la specificità sono essenziali. Un ricorso generico non è solo un errore tecnico, ma un atto inutile che comporta conseguenze negative per il cliente.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
* Nessuna Revisione del Merito: Un ricorso inammissibile non viene esaminato nel contenuto. La sentenza impugnata diventa definitiva.
* Sanzioni Economiche: Come avvenuto in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Per gli avvocati, questa decisione è un monito a redigere atti di impugnazione dettagliati, che non si limitino a enunciare un dissenso, ma che articolino critiche puntuali e supportate da specifici riferimenti fattuali e giuridici. Per i cittadini, è la conferma che affidarsi a un professionista competente è cruciale per navigare le complessità del sistema giudiziario ed evitare esiti sfavorevoli dettati da vizi procedurali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Mancava infatti dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale, non indicando gli elementi precisi posti alla base della critica mossa alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Significa che l’atto si limita a contestare la motivazione di una sentenza in modo vago, senza specificare quali parti siano errate né quali elementi di fatto o di diritto sostengano tale critica. Questo impedisce al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il suo potere di controllo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43747 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43747 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione post base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto generico perché privo dei requisiti pr dall’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dell censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
ri Presidente
Così deciso il 26 settembre 2023
e ,estensore