Il Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta lo strumento fondamentale per contestare una decisione ritenuta ingiusta. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Tra questi, la specificità dei motivi è cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come un ricorso generico, privo di censure mirate, sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale principio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’appellante lamentava, tra i motivi, l’inosservanza di norme procedurali, cercando di ottenere un riesame della sua posizione da parte della Suprema Corte.
L’atto di impugnazione, tuttavia, è stato sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, che ne ha esaminato la struttura e il contenuto per verificarne l’ammissibilità prima ancora di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per il Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha concluso il suo esame con una declaratoria di inammissibilità. La ragione di tale esito non risiede nella fondatezza o meno delle lamentele del ricorrente, ma in un vizio preliminare dell’atto stesso: la sua genericità. I giudici hanno stabilito che il ricorso era privo di una concreta censura nei confronti della decisione impugnata, rendendolo così inidoneo a innescare una valida valutazione nel merito.
Secondo la Corte, un’impugnazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente o a formulare critiche vaghe. Deve, al contrario, confrontarsi direttamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare, evidenziandone gli errori logici o giuridici. In mancanza di questa correlazione, il ricorso perde la sua funzione e diventa, appunto, un ricorso generico.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Destinato al Fallimento
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui la sentenza n. 34270/2007), secondo cui un ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando manca qualsiasi indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione.
In altre parole, chi impugna non può ignorare ciò che il giudice precedente ha scritto. Deve analizzare il ragionamento del provvedimento censurato e costruire le proprie critiche su di esso, dimostrando perché quel ragionamento è errato. Se l’atto di impugnazione si presenta come un documento slegato dalla sentenza che contesta, cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha sviluppato una critica puntuale e argomentata contro la motivazione della Corte d’Appello, limitandosi a formulare doglianze astratte. Questa mancanza ha reso impossibile per la Cassazione procedere all’esame del merito e ha condotto, inevitabilmente, alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La redazione dell’atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Non è sufficiente essere convinti della fondatezza delle proprie ragioni; è indispensabile saperle articolare in modo specifico e pertinente rispetto alla decisione impugnata. Un ricorso generico non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto privo di una concreta censura e di una specifica correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni argomentate nella decisione impugnata dalla Corte d’Appello.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Cassazione?
Per ‘ricorso generico’ si intende un atto di impugnazione che manca di indicazioni specifiche sui punti della decisione che si contestano e sulle ragioni di tale contestazione. In pratica, è un ricorso che non si confronta criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, ma si limita a doglianze vaghe.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di Marculli Valentino;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la inosservanza dell’art. 129 co proc. pen. e generico in quanto privo di concreta censura nei confronti della decisione impugnata che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchita Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.