Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23750 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FILIANO il 26/12/1963
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME propone ricorso per cassazione avverso sentenza di appello
07/11/2024
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quale giudice di rinvio, per aver la Corte di cassazione annullato con limitatamente alla utilizzazione la somma di euro 250,00 come valore giornaliero
sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.
La ricorrente, con un primo motivo di ricorso, eccepisce l’errata percezione dei atti di causa nonché l’intervenuta prescrizione, essendo i fatti risalenti ad ott
pertanto, essendo contestato l’art. 589, commi 1 e 2 cod. pen., e non l’art. 589 bis introdotto nel 2016, il termine di prescrizione è pari ad 9 anni.
Con il secondo motivo lamenta l’omessa valutazione della memoria depositata nel giudi di rinvio.
Quanto al primo motivo, giova osservare che il termine di prescrizione è pari ad an in quanto dal 2005 la legge Cirlli ha raddoppiato i termini a 15 anni per l’omicidii s
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causa di violazioni sui luoghi di lavoro. Inoltre, l’art. 157 cod. pen., annovera sia
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589 bis cod. pen. Sul punto, questo Collegio osserva che la Corte di cassazione ha ann
2(e41- limitatamente al valore giornaliero dichiarando l’irrevocabilità della declaratoria di resp
Quanto al secondo motivo si osserva che la memoria del 28/10/2024 è stata valutat 4·It GLYPH 41 quanto ritenuta inammissibile e comunque il ricorso è genericolAerché il ricorrente non quando è stata depositata e quali siano le deduzioni difensive non vagliate dal giudice di
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del rico al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/05/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente