Ricorso generico: Quando l’impugnazione viene dichiarata inammissibile
Nel sistema processuale penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti della difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso generico, ovvero privo di motivi specifici, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche per chi intende contestare una sentenza di condanna.
Il caso in esame: un’impugnazione priva di specificità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Ancona in data 19 marzo 2024. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in merito alla sua responsabilità penale. L’unico motivo di ricorso si concentrava su una critica generale alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 gennaio 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l’atto presentato era affetto da indeterminatezza, non rispettando i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale. Di conseguenza, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sulla palese genericità del motivo di appello. I giudici hanno osservato che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta ‘logicamente corretta’ e ben argomentata (con specifico riferimento alle pagine 5 e seguenti della stessa), il ricorso si limitava a una censura astratta e non specifica.
Il ricorrente non ha indicato gli elementi concreti che avrebbero dovuto sostenere la sua critica, non ha evidenziato le specifiche contraddizioni o le illogicità nel percorso argomentativo della Corte d’Appello. Questo approccio non ha permesso al giudice dell’impugnazione, ovvero la Cassazione, di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità. In sostanza, non basta affermare che una motivazione è illogica; è necessario spiegare perché, punto per punto, confrontandosi criticamente con le argomentazioni della sentenza che si intende contestare.
Le conclusioni
Questa pronuncia sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e specifici. Un ricorso generico non è solo inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. Per avere una possibilità di successo, l’atto di appello deve articolare una critica puntuale, individuando con precisione i passaggi della sentenza che si ritengono errati e fornendo le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno della propria tesi. La decisione serve da monito: la giustizia richiede chiarezza e specificità, e le censure vaghe non trovano spazio nel processo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Se un ricorso è ritenuto generico, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Cosa richiede la legge per evitare che un ricorso sia definito generico?
Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, citato nel provvedimento, il ricorso deve indicare specificamente gli elementi e le ragioni su cui si fonda la critica alla sentenza impugnata, permettendo così al giudice di individuare con precisione i punti contestati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6440 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 14/04/1969
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in merito al giudizio di penale responsabilità del prevenuto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata in ordine alle risultanze probatorie confortanti entrambe le imputazioni), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025