Ricorso generico: la Cassazione ribadisce i requisiti di ammissibilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale. La Suprema Corte ha stabilito che un ricorso generico, privo degli elementi specifici richiesti dalla legge, non può essere esaminato nel merito, comportando una declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente a sanzioni economiche. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che a sua volta aveva confermato una precedente decisione del Tribunale di Verona. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
L’oggetto della contestazione era la presunta erronea applicazione della legge processuale, ma il ricorso è stato formulato in termini ampi, senza scendere nel dettaglio dei punti della motivazione che si intendevano censurare e delle ragioni specifiche a sostegno della critica.
La Decisione della Corte di Cassazione e il problema del ricorso generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come eccessivamente vago e indeterminato. Secondo la Corte, l’atto di impugnazione non soddisfaceva i requisiti minimi di specificità imposti dal codice di procedura penale.
La conseguenza di questa valutazione è stata netta: l’impossibilità per il giudice di legittimità di comprendere appieno i rilievi mossi alla sentenza impugnata e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. L’inammissibilità ha comportato non solo la fine del procedimento, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: l’importanza dell’Art. 581 cod. proc. pen.
La motivazione dell’ordinanza si fonda sull’interpretazione e l’applicazione rigorosa dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare un generico vizio, ma è necessario:
1. Individuare con precisione i passaggi della motivazione della sentenza impugnata che si ritengono errati.
2. Spiegare le ragioni giuridiche o fattuali per cui tali passaggi sono considerati viziati.
3. Collegare la critica alla decisione finale, dimostrando come l’errore lamentato abbia inciso sul giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso generico si limitava a una contestazione astratta, senza fornire alla Corte gli strumenti per una valutazione concreta. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello logicamente corretta e ha sottolineato che, in assenza di critiche puntuali, il ricorso si risolve in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio di merito, precluso in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma espone l’assistito a conseguenze economiche negative. La decisione sottolinea come il diritto di difesa e di impugnazione debba essere esercitato nel rispetto delle forme e dei requisiti procedurali, che non sono meri formalismi, ma garanzie per il corretto funzionamento della giustizia. Per i legali, ciò si traduce nella necessità di un’analisi approfondita della sentenza da impugnare e nella costruzione di motivi di ricorso chiari, dettagliati e giuridicamente fondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava in modo chiaro e puntuale quali parti della sentenza impugnata fossero contestate e le ragioni giuridiche della contestazione, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘specificità’ dei motivi di ricorso?
Per ‘specificità’ si intende l’obbligo, per chi impugna una sentenza, di indicare in modo preciso e dettagliato non solo le parti del provvedimento che si contestano, ma anche le argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno della propria critica, consentendo al giudice di comprendere esattamente l’oggetto del riesame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45813 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45813 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia in data 7/11/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Verona in data 13/5/2021;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.,è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. i quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
GLYPH Il Presidente