Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’impugnazione che si limita a contestare genericamente una sentenza, senza individuare con chiarezza i punti critici, è destinata a fallire. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il ricorrente alle spese. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato in primo grado e in appello, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’oggetto della sua contestazione era duplice: da un lato, criticava la motivazione che aveva portato all’affermazione della sua responsabilità penale; dall’altro, contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che peraltro erano già state concesse dal giudice di primo grado. Il ricorso, tuttavia, non andava oltre una critica generale della sentenza emessa dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. Secondo i giudici, il ricorso non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato nel merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione netta che serve da monito sulla necessità di una tecnica difensiva rigorosa.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso generico presentato dall’imputato si è rivelato del tutto inadeguato. La Corte ha osservato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello definita ‘ampia e logicamente corretta’, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici che stavano alla base della sua censura.
In altre parole, non è sufficiente affermare di non essere d’accordo con una decisione; è necessario spiegare perché quella decisione sarebbe errata, individuando i passaggi logici o giuridici viziati. Senza questa specificità, il giudice di legittimità si trova nell’impossibilità di comprendere i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. Il ricorso si trasforma in una mera lamentela, priva della struttura tecnica necessaria per attivare un riesame.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento della giustizia. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso per cassazione deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Ogni censura deve essere supportata da argomentazioni precise, che mettano in luce l’errore del giudice precedente. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non specificava gli elementi e le ragioni di diritto alla base della censura contro la sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo questa ordinanza?
Per ‘ricorso generico’ si intende un’impugnazione che, di fronte a una motivazione giudiziaria ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura, non consentendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44408 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44408 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, peraltro già concesse dal giudice di primo grado, è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.