Ricorso Generico in Cassazione: La Via Sicura verso l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione, specificità e un’argomentazione legale solida. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico sia destinato al fallimento, specialmente quando la contestazione in appello era limitata. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di ammissibilità e le conseguenze di una loro violazione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’aspetto cruciale della vicenda, evidenziato dalla Cassazione, risiede nella natura stessa dell’atto di gravame presentato in secondo grado. L’imputato, infatti, aveva deciso di contestare esclusivamente il ‘trattamento sanzionatorio’, ovvero la quantità e il tipo di pena inflittagli, senza mettere in discussione il verdetto di colpevolezza.
Nonostante ciò, una volta giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente ha tentato di sollevare una questione relativa all’inosservanza dell’art. 129 del codice di procedura penale, una norma che riguarda l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è semplice e fondamentale nel diritto processuale: i motivi di ricorso non possono essere vaghi o astratti. Un ricorso generico, che si limita a enunciare un principio di legge senza calarlo nella realtà del processo e senza muovere critiche puntuali alla decisione impugnata, è irricevibile.
I giudici hanno sottolineato che l’atto mancava di ‘esplicita enunciazione ed argomentazione dei rilievi critici’ rispetto alle ragioni di fatto e di diritto che avevano fondato la sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, non basta dire che una norma è stata violata; bisogna spiegare come, dove e perché, confrontandosi direttamente con le motivazioni del giudice precedente.
L’impatto della precedente acquiescenza
Un elemento che ha pesato ulteriormente sulla decisione è stato il fatto che il profilo della responsabilità penale era rimasto ‘incontestato’. Avendo l’imputato limitato il suo appello alla sola pena, aveva implicitamente accettato l’accertamento della sua colpevolezza. Tentare di rimettere in discussione questo punto in Cassazione, per di più con motivi generici, è stata una strategia processualmente errata e destinata all’insuccesso.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del nostro ordinamento: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per attivare questo controllo, è indispensabile che il ricorrente individui con precisione i vizi della sentenza impugnata. L’ordinanza ribadisce che le censure devono essere specifiche, non potendosi limitare a una mera enunciazione di dissenso. La genericità dei motivi rende impossibile per la Corte svolgere la sua funzione, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le conseguenze per il ricorrente non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: la redazione di un ricorso, in particolare per la Cassazione, è un’attività tecnica che non ammette superficialità. Ogni motivo deve essere argomentato in modo puntuale e pertinente, dimostrando una chiara contraddizione o un errore giuridico nella sentenza che si intende impugnare. In assenza di tali requisiti, la strada dell’inammissibilità è praticamente certa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure presentate erano del tutto generiche, senza enunciare né argomentare critiche specifiche contro le ragioni di fatto o di diritto della sentenza impugnata.
Cosa significa che l’appello iniziale era solo sul ‘trattamento sanzionatorio’?
Significa che nel precedente grado di giudizio, il ricorrente non aveva contestato la sua colpevolezza, ma si era limitato a chiedere una modifica della pena (ad esempio, una riduzione della sua entità), accettando di fatto il verdetto di responsabilità.
Quali sono le conseguenze pratiche dell’inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, a fronte peraltro di un motivo di gravame interposto sul solo trattamento sanzionatorio, restando incontestato il profilo sulla responsabilità del prevenuto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente