Ricorso Generico: La Cassazione Spiega Perché la Specificità è Cruciale
Con l’ordinanza n. 42688 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso generico. Questa decisione serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e specifici, pena la loro immediata reiezione. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni della Corte e le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’appellante lamentava la nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali, sostenendo che la sua posizione non fosse stata valutata correttamente. Il ricorso, tuttavia, si basava su un unico motivo di doglianza, ritenuto dalla Suprema Corte non sufficientemente articolato.
La Decisione sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che il motivo di appello era affetto da ‘indeterminatezza’, poiché non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. In sostanza, l’atto non forniva gli elementi necessari per permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere appieno le critiche mosse alla sentenza e di esercitare il proprio potere di revisione.
L’Importanza dei Requisiti dell’Art. 581 c.p.p.
La norma citata impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’obiettivo è quello di evitare impugnazioni pretestuose o meramente dilatorie, concentrando il giudizio di secondo grado o di legittimità su punti concreti e ben definiti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che, di fronte a una motivazione della sentenza impugnata giudicata ‘logicamente corretta’, il ricorrente aveva l’onere di indicare con precisione gli elementi specifici che costituivano la base della sua censura. Il ricorso generico presentato, invece, non permetteva di individuare i rilievi mossi né di esercitare il cosiddetto ‘sindacato’ giurisdizionale. La mancanza di specificità ha reso impossibile per la Corte valutare la fondatezza delle critiche, trasformando l’appello in un atto inefficace.
Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni superficiali.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la precisione è un requisito non negoziabile negli atti di impugnazione. Per gli avvocati, ciò significa che ogni motivo di ricorso deve essere supportato da riferimenti puntuali agli atti processuali, alle prove e alle norme di legge violate, spiegando in modo chiaro perché la decisione del giudice precedente è errata. Un’impugnazione che si limita a enunciazioni di principio o a critiche vaghe è destinata a fallire. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso generico non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese e sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico per indeterminatezza’. Mancava dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, non indicando chiaramente gli elementi a fondamento della critica contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’?
Un ricorso è definito generico quando non specifica in modo chiaro e dettagliato le ragioni di fatto e di diritto per cui si contesta una sentenza, impedendo così al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo sulla decisione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42688 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42688 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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