Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e un’argomentazione dettagliata. Un ricorso generico, privo di critiche specifiche alla sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, sottolineando come la mancanza di specificità non solo rende l’atto inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La ricorrente lamentava una generica ‘violazione di legge per insufficienza della motivazione’, chiedendo l’annullamento della decisione di secondo grado. L’atto di impugnazione, tuttavia, si limitava a poche righe, senza articolare in modo chiaro e strutturato i motivi a sostegno della richiesta.
La Decisione della Corte: il Ricorso Generico è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno evidenziato che i motivi presentati erano ‘assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi’.
In pratica, l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti minimi richiesti dalla legge. Mancava:
1. Enunciazione di richieste specifiche: non erano state formulate domande precise alla Corte.
2. Indicazione delle ragioni di diritto e di fatto: non venivano spiegati i motivi giuridici e fattuali a supporto delle richieste.
3. Critica analitica: non era presente un’analisi critica delle argomentazioni della Corte d’Appello.
Inoltre, il ricorso era così vago da non far comprendere se la contestazione riguardasse la dichiarazione di responsabilità, la quantificazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria’) o entrambe le questioni.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che l’assoluta genericità e aspecificità del ricorso lo rendono inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità. Al contrario, la motivazione della sentenza della Corte d’Appello è stata ritenuta ‘logica, congrua e corretta in punto di diritto’, e quindi priva dei vizi lamentati.
In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, e in assenza di prove che l’inammissibilità non fosse dovuta a colpa del ricorrente, la Corte ha condannato quest’ultimo non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questo passaggio, che cita un importante pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), serve a sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale, che impegna inutilmente risorse giudiziarie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con una decisione; è necessario costruire un atto di ricorso solido, specifico e argomentato. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone il cliente a costi aggiuntivi significativi. Per gli avvocati, ciò significa dedicare la massima attenzione alla redazione dell’atto, assicurandosi che ogni motivo di doglianza sia supportato da precisi riferimenti normativi e da una critica puntuale e motivata della sentenza che si intende contestare.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e aspecifico, cioè se non indica chiaramente le ragioni di diritto e i fatti su cui si basa, e se non formula una critica argomentata della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, se non vi è assenza di colpa, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
È sufficiente lamentare una generica ‘mancanza di motivazione’ in un ricorso?
No, non è sufficiente. Il ricorrente deve specificare se contesta la valutazione sulla responsabilità, quella sulla determinazione della pena (dosimetria), o entrambe, e deve analizzare criticamente le argomentazioni della corte che ha emesso la sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38371 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CONCETTA nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge per insufficienza della motivazione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Nelle poche righe di cui consta l’atto di impugnazione si deduce genericamente la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, senza alcuna specificazione e senza nemmeno che sia dato di comprendere se si contestino le valutazioni operate dalla Corte territoriale in punto di responsabilità o di dosimetria della pena, ovvero entrambe.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024