Ricorso Generico: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione. Un ricorso generico, che non si confronta puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto due motivi di ricorso alla Corte di Cassazione.
Con il primo motivo, si lamentava l’inutilizzabilità di alcune indagini difensive, sostenendo che la prova del loro invio non fosse stata adeguatamente considerata. Con il secondo, si contestava l’affermazione di responsabilità, ritenendo le espressioni di scherno a lui attribuite non sufficientemente provate.
L’Analisi della Corte sul ricorso generico
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo alla medesima conclusione: la loro genericità.
Per quanto riguarda il primo punto, i Giudici hanno osservato che la censura era stata proposta in modo vago, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti evidenziato come la prova dell’invio degli atti difensivi non fosse mai stata prodotta in giudizio, né la sua acquisizione fosse stata richiesta in udienza. Il ricorso, quindi, non attaccava questa specifica argomentazione, ma si limitava a una doglianza astratta.
Analogamente, anche il secondo motivo è stato giudicato un ricorso generico. La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulle dichiarazioni concordanti di più testimoni riguardo alle espressioni offensive rivolte dall’imputato. Il ricorso non offriva una critica specifica a tale valutazione probatoria, ma si limitava a contestare genericamente l’affermazione di responsabilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, chi ricorre ha l’onere di formulare critiche specifiche, dettagliate e pertinenti, che si confrontino direttamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni del grado precedente o a formulare lamentele vaghe è, per sua natura, inammissibile. La genericità dei motivi impedisce alla Corte di svolgere la propria funzione, rendendo l’impugnazione un mero tentativo dilatorio.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o generiche, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e puntuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati erano “generici”, ovvero non contenevano critiche specifiche e dettagliate contro le precise argomentazioni sviluppate nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali erano i motivi del ricorso?
Il primo motivo riguardava la presunta inutilizzabilità di indagini difensive, mentre il secondo contestava l’affermazione di responsabilità penale basata su dichiarazioni testimoniali relative a espressioni di scherno.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36491 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36491 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto ché il primo motivo riguardante la declaratoria di inutilizzabilità delle indagi difensive è genericamente proposto rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla mancata prova – non allegata e inutilmente sollecitata anche in sede di udienza – del precedente invio degli atti difensivi (v. par. 2 della sentenza);
Ritenuto che il secondo motivo sulla affermazione di responsabilità é genericamente proposto rispetto alle individuate espressioni di scherno rivolte agli operanti dal ricorrente, su base delle concordanti dichiarazioni testimoniali (v. par. 3 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025