Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la precisione è tutto. Un’impugnazione vaga e non circostanziata rischia di essere respinta prima ancora di entrare nel merito della questione. L’ordinanza n. 10181/2024 della Corte di Cassazione è un chiaro esempio di come un ricorso generico sia destinato al fallimento, specialmente quando si contesta una sentenza emessa a seguito di un concordato in appello.
I Fatti del Caso: Dal Concordato in Appello al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva accolto una richiesta di ‘concordato’ (o patteggiamento in appello) per un imputato accusato di associazione per delinquere, falso e altri reati. Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
L’unico motivo di ricorso sollevato dalla difesa era la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Questa norma impone al giudice di dichiarare immediatamente la non punibilità dell’imputato qualora ne sussistano le cause (ad esempio, se il fatto non costituisce reato), anche quando c’è un accordo sulla pena. Tuttavia, il ricorso si limitava a denunciare questa violazione in modo astratto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno procedere con le formalità di un’udienza pubblica, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso generico è destinato a fallire
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘intrinsecamente generico’. La Corte ha sottolineato che non è sufficiente lamentare la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. in modo astratto. Per essere ammissibile, il ricorso avrebbe dovuto:
1. Indicare specificamente quale, tra le diverse cause di non punibilità previste dalla norma, si sarebbe dovuta applicare al caso concreto.
2. Evidenziare gli elementi fattuali concreti, eventualmente trascurati dalla Corte di Appello, che avrebbero dovuto condurre il giudice a una pronuncia di proscioglimento d’ufficio.
In assenza di queste specificazioni, l’impugnazione si riduce a una mera enunciazione di principio, priva di un reale collegamento con la vicenda processuale. Un ricorso generico di questo tipo non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Per la difesa, ciò significa che ogni impugnazione, in particolare davanti alla Corte di Cassazione, deve essere redatta con la massima cura e precisione. Non basta contestare una decisione; è necessario argomentare in dettaglio, ancorando le censure di diritto a precisi elementi di fatto che emergono dagli atti processuali. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere il ricorso respinto, ma anche di subire una condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘intrinsecamente generico’. Non specificava né quale causa di non punibilità dovesse essere applicata, né quali elementi concreti avrebbero dovuto portare a una pronuncia di assoluzione.
Cosa contestava l’imputato con il suo ricorso?
L’imputato contestava la mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, sostenendo che sussistessero cause di non punibilità che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio, nonostante l’accordo sulla pena raggiunto in appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 10181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE di APPELLO dl NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiest concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai re associazione per delinquere, falso e altro (capi 9, 10, 11, 14 bis, 15, 16, 1 21, 25, 26, 27, 30 dell’imputazione).
Considerato che l’unico motivo proposto – che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità ex 129 cod. proc. pen. – è intrinsecamente generico, poiché non indica quale, tra cause previste dalla norma citata, ricorrerebbe nella specie e quali elem concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronunci liberatoria adottata di ufficio dal giudice;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sen formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e c ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 13/02/2024