Ricorso generico: inammissibile se non specifico
Nel processo penale, la precisione non è solo una virtù, ma un requisito fondamentale. Un’impugnazione, per essere efficace, deve essere chiara, dettagliata e puntuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, sanzionando con l’inammissibilità un ricorso generico che contestava la mancata applicazione delle cause di proscioglimento senza indicare quali. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un pilastro della procedura penale.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che accoglieva la richiesta di ‘concordato’ (noto anche come patteggiamento in appello) ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’imputato era stato condannato per un furto commesso in concorso con altre persone. Nonostante l’accordo raggiunto sulla pena, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Sosteneva, infatti, che la Corte di Appello non avesse preventivamente vagliato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso generico
La Suprema Corte ha respinto l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: la genericità del motivo proposto. Gli Ermellini hanno osservato come il ricorrente si fosse limitato a lamentare il mancato esame delle cause di proscioglimento in astratto, senza però indicare quale, tra le molteplici ipotesi previste dall’art. 129 c.p.p., avrebbe dovuto essere applicata nel caso di specie.
La violazione dell’Art. 129 c.p.p.
L’articolo 129 c.p.p. impone al giudice di dichiarare immediatamente d’ufficio determinate cause di non punibilità (ad esempio, se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato). Anche in presenza di un accordo tra le parti, il giudice ha il dovere di verificare che non sussista una di queste cause prima di emettere la sentenza. Tuttavia, chi impugna la sentenza lamentando l’omissione di tale controllo ha l’onere di specificare quale causa di proscioglimento il giudice avrebbe dovuto riconoscere.
Le motivazioni: perché la specificità è fondamentale
La motivazione della Corte è netta: un ricorso generico è ‘intrinsecamente’ tale quando non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere il nucleo della critica mossa alla decisione precedente. Affermare semplicemente che ‘non sono state vagliate le cause di proscioglimento’ è un’asserzione vuota se non viene supportata dall’indicazione concreta di quale causa avrebbe dovuto essere applicata e sulla base di quali elementi già presenti negli atti processuali. In assenza di questa specificazione, il motivo di ricorso si traduce in una richiesta di riesame esplorativo degli atti, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorso che non adempie a questo onere di specificità deve essere dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione.
Le conclusioni: implicazioni pratiche per la difesa
Questa ordinanza offre un importante monito per la prassi legale. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e precisione. Non è sufficiente evocare una norma di legge violata, ma è indispensabile argomentare in modo puntuale, collegando la norma astratta ai fatti concreti del processo. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per l’assistito, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era un ricorso generico. Il ricorrente ha contestato la mancata valutazione delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) senza specificare quale, tra le diverse ipotesi, sarebbe stata applicabile al suo caso specifico.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘intrinsecamente generico’?
Significa che il motivo è formulato in modo così vago da non consentire al giudice di comprendere la critica specifica mossa alla sentenza impugnata. Non indica quale norma sarebbe stata violata e in relazione a quali elementi di fatto presenti nel processo.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4755 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 4755 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 28/03/1991
avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa (anche) nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen. per un furto commesso, in concorso con altri, l’11 marzo 2024 ;
Considerato che il motivo proposto, che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen., è intrinsecamente generico, poiché non indica quale, tra le molteplici cause di proscioglimento indicate nella norma asseritamente violata, opererebbe nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025