Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Nel processo penale, la precisione e la specificità dei motivi di impugnazione sono requisiti fondamentali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il ricorrente a severe conseguenze economiche. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere perché l’approssimazione nella redazione di un atto di impugnazione ne compromette irrimediabilmente l’esito.
Il Caso in Analisi: Un’Impugnazione non Specifica
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la contestazione della valutazione delle dichiarazioni rese da una coimputata, ritenute decisive per la sua condanna.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato una carenza fondamentale nell’impostazione del gravame, tale da renderlo non meritevole di un esame nel merito.
La Decisione della Cassazione e il Principio del Ricorso non Generico
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta, basata su due pilastri procedurali. L’atto di impugnazione, per superare il vaglio di ammissibilità, non può limitarsi a una critica generale della sentenza, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici che la inficiano.
La Mancanza di Confronto con le Prove di Riscontro
Il primo errore del ricorrente è stato quello di formulare un ricorso generico senza confrontarsi analiticamente con gli elementi di prova che la Corte d’Appello aveva posto a fondamento della sua decisione. La sentenza impugnata non si basava unicamente sulle dichiarazioni della coimputata, ma anche su specifici riscontri che ne confermavano l’attendibilità. Il ricorso, ignorando completamente tali riscontri, si è rivelato parziale e incapace di scalfire l’impianto logico-motivazionale della decisione di secondo grado.
L’Importanza della Specifica Devoluzione in Appello
Il secondo punto critico è stata la mancata devoluzione del tema specifico nel precedente grado di giudizio. In altre parole, il ricorrente non aveva sollevato in appello, con la dovuta specificità, la questione che poi ha tentato di portare all’attenzione della Cassazione. Questo vizio procedurale impedisce alla Suprema Corte di esaminare un motivo che non è stato precedentemente sottoposto al giudice dell’appello, nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non ha il compito di riesaminare i fatti o di fornire una nuova valutazione delle prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico che non indica puntualmente dove e come il giudice di merito avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel ragionare, si traduce in una richiesta inammissibile di un terzo giudizio di merito.
La Corte ha quindi sanzionato la superficialità dell’impugnazione, che non è riuscita a trasformare una generica doglianza in una censura specifica e pertinente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per ogni difensore. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi meticolosa e puntuale della sentenza che si intende criticare. È indispensabile individuare con esattezza i passaggi errati, le contraddizioni logiche o le violazioni di legge, argomentando in modo specifico e pertinente. Tralasciare questo rigore metodologico, affidandosi a un ricorso generico, non solo condanna l’impugnazione all’insuccesso, ma espone l’assistito a significative conseguenze economiche, rendendo la sua situazione processuale ancora più gravosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e non soddisfaceva i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Quali sono stati i due principali errori commessi dal ricorrente?
Il ricorrente ha commesso due errori procedurali: in primo luogo, ha contestato le dichiarazioni di una coimputata senza analizzare e confutare le prove di riscontro che le supportavano; in secondo luogo, non aveva sollevato la questione in modo specifico nel precedente grado di appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34132 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo riguardante la affermazione di responsabilità, riguardante la valutazione delle dichiarazioni della coimputata NOME, è genericamente proposto mancando di confrontarsi con i rilevati riscontri a dette dichiarazioni e non considerando la mancata specif devoluzione in appello del tema proposto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025