Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Nel sistema processuale penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui si possono far valere vizi di legittimità di una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio è subordinato al rispetto di requisiti formali stringenti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo questa decisione per capire perché la precisione è fondamentale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione precedente, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in riferimento al mancato proscioglimento secondo quanto previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’appello si basava su un unico motivo, che però, come vedremo, è stato giudicato insufficiente dalla Suprema Corte per poter procedere a un esame nel merito della questione.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione risiede interamente nella natura dell’atto di impugnazione. I giudici hanno stabilito che il motivo presentato era “del tutto generico”, ovvero privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
L’Art. 581 c.p.p. e i Requisiti di Specificità
Il fulcro della decisione si basa sull’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre la violazione di legge e il vizio di motivazione senza però indicare concretamente quali fossero gli elementi che supportavano la sua tesi. Di fronte a una motivazione del provvedimento impugnato ritenuta adeguata e congrua dalla Corte, il ricorso generico non ha permesso al giudice di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Un ricorso non può essere una mera enunciazione di dissenso rispetto alla sentenza impugnata. Deve, invece, essere un atto argomentativo, capace di individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche e fattuali di tale contestazione. Quando un ricorso è formulato in termini vaghi, non consente al giudice dell’impugnazione di svolgere il suo ruolo, che è quello di verificare la correttezza della decisione precedente sulla base di critiche specifiche e puntuali. In assenza di tali elementi, l’atto è processualmente inutile e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la precisione e la specificità sono requisiti imprescindibili per l’ammissibilità di un’impugnazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita della sentenza da impugnare e l’articolazione di motivi di critica dettagliati, che si confrontino direttamente con la motivazione del giudice precedente. Per i cittadini, questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti competenti, capaci di tradurre le doglianze in argomentazioni giuridiche solide e conformi alle norme processuali. In sintesi, un ricorso generico equivale a un’occasione persa, con l’ulteriore conseguenza negativa della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’ e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Cosa mancava nel ricorso per essere considerato valido?
Mancava l’indicazione degli elementi specifici che erano alla base della censura, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4854 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4854 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai se dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti pre dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacat rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente