Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
Nel mondo del diritto, la precisione è tutto. Un atto legale, specialmente un’impugnazione, deve essere un’arma affilata, non uno strumento contundente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda proprio questo principio, sottolineando come un ricorso generico, privo di censure specifiche e dettagliate, sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questo caso per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla richiesta di un detenuto che, ai sensi dell’art. 35 ter dell’ordinamento penitenziario, lamentava di aver subito un pregiudizio a causa di condizioni di carcerazione inumane e degradanti. Il Magistrato di Sorveglianza aveva accolto solo parzialmente la sua istanza.
Contro questa decisione, l’interessato aveva proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo, tuttavia, aveva dichiarato il reclamo inammissibile per “genericità”. Non contento, il detenuto ha portato la questione fino in Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e difetti di motivazione da parte del Tribunale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della precedente decisione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Destinato al Fallimento
La Corte ha smontato i due motivi di ricorso presentati, evidenziandone la medesima carenza fondamentale: la mancanza di specificità.
Il primo motivo lamentava una mancata disamina delle ragioni addotte nel reclamo originario, ma ometteva di indicare quali fossero le “circostanze decisive” che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe ignorato. In altre parole, il ricorrente si è limitato a un’affermazione vaga, senza fornire alla Corte gli elementi concreti per valutare la presunta omissione. Un ricorso generico come questo non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere dove risieda l’errore che si intende denunciare.
Anche il secondo motivo è caduto nella stessa trappola. Il ricorrente si doleva della mancata valutazione, da parte del Magistrato, del periodo di detenzione sofferto durante la pandemia da Covid-19. Tuttavia, non ha spiegato in che modo tale circostanza specifica avrebbe dovuto incidere sulla sua domanda. La censura si è così risolta in una generica deduzione sulla violazione del diritto di difesa, insufficiente a costituire un motivo di ricorso valido e specifico.
La Corte ha quindi ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: chi impugna un provvedimento ha l’onere di articolare critiche precise, puntuali e autosufficienti, che mettano il giudice in condizione di comprendere il vizio denunciato senza dover compiere indagini esplorative sugli atti del procedimento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. Non basta essere convinti di avere ragione; è fondamentale saperlo dimostrare attraverso atti chiari e specifici. Un ricorso generico non solo è inutile, ma è anche dannoso: comporta una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del proprio assistito.
La lezione è chiara: ogni motivo di impugnazione deve indicare con precisione:
1. Il punto della decisione che si contesta.
2. Le ragioni di diritto o di fatto per cui si ritiene che tale punto sia errato.
3. Le conseguenze che tale errore ha avuto sulla decisione finale.
Senza questi elementi, qualsiasi impugnazione rischia di essere un colpo a vuoto, con conseguenze economiche negative. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di difesa in sede di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando non indica in modo specifico e chiaro le circostanze decisive che sarebbero state trascurate dal giudice del merito o quando si limita a lamentele vaghe, senza spiegare la rilevanza dei fatti dedotti ai fini della decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente lamentare la violazione del diritto di difesa per ottenere l’annullamento di un provvedimento?
No. Come dimostra questa ordinanza, una generica deduzione della violazione del diritto di difesa, senza specificare come e perché tale violazione sia avvenuta e abbia influenzato la decisione, non è sufficiente. Anche questa doglianza deve essere specifica e dettagliata per poter essere esaminata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13414 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13414 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SUPERSANO il 31/07/1966
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile per genericità il reclamo proposto il 30 marzo 2024 avverso il provvedimento dell’Il marzo 2024 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha accolto parzialmente l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 35 ter ord. pen. relativamente a periodi di carcerazione subiti in condizioni umane e degradanti;
letto il ricorso con il quale sono stati articolati due motivi con i quali sono sta promiscuamente dedotti vizi di violazione di legge e difetti motivazionali del provvedimento impugnato;
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è privo di specificità in quanto lamenta la mancata disamina delle ragioni addotte a sostegno del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, omettendo, tuttavia, di indicare quali circostanze decisive siano state pretermesse dalla disamina dei giudici di merito;
anche la seconda censura non si sottrae alla identica valutazione, tenuto conto che, il ricorrente, del tutto genericamente, ha eccepito la mancata valutazione, da parte del Magistrato di sorveglianza, del periodo di detenzione durante la pandemia da Covid-19, senza specificare l’incidenza di tale circostanza ai fini della domanda avanzata ai sensi dell’art. 35 ter ord. pen. sostanziandosi, il motivo di ricorso, in una generica deduzione della violazione del diritto di difesa, oltre che del diritto di libertà di esercizio della professione nei confronti del difensore de condannato;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025