Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, sottolineando come un ricorso generico e privo di elementi specifici sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere per la parte ricorrente di formulare censure precise e dettagliate, pena la preclusione di un esame nel merito da parte della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’unico motivo di ricorso sollevato dalla difesa contestava l’omessa motivazione da parte dei giudici di secondo grado riguardo alla possibile sussistenza di cause di non punibilità. Secondo la ricorrente, una corretta valutazione di tali cause avrebbe potuto condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
In sostanza, la difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente spiegato perché non ricorressero le condizioni per un’assoluzione immediata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata (cioè se esistessero o meno cause di non punibilità), ma si ferma a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dell’atto di impugnazione.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Importanza di Evitare un Ricorso Generico
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella motivazione con cui ha qualificato il ricorso come “generico per indeterminatezza”. I giudici hanno spiegato che il motivo di appello era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a contestare in modo generico un’omessa motivazione, senza però:
1. Indicare gli elementi specifici che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla Corte d’Appello.
2. Spiegare perché la motivazione della sentenza impugnata, pur esistente e logicamente corretta, fosse errata o carente.
La Corte ha sottolineato che un ricorso generico impedisce al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo, ovvero il “sindacato” sulla decisione precedente. Se non vengono forniti gli strumenti critici per analizzare la sentenza, il giudice non può individuare i rilievi mossi e valutare la fondatezza della censura. La critica deve essere specifica, non una mera formula di stile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità, richiede la massima precisione e specificità. Non è sufficiente denunciare un vizio della sentenza, ma è indispensabile argomentare in modo puntuale, mettendo in diretta correlazione la critica mossa con le parti della motivazione che si intendono contestare.
In pratica, la decisione insegna che per evitare una declaratoria di inammissibilità per genericità, l’avvocato difensore deve costruire un’argomentazione solida che non si limiti ad affermare un errore, ma lo dimostri attraverso un’analisi critica e dettagliata del provvedimento impugnato. In caso contrario, il ricorso non supererà il vaglio preliminare di ammissibilità, con conseguenti oneri economici per l’assistito e l’impossibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, ossia se non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base della critica mossa alla sentenza impugnata, impedendo così al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio controllo.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte?
Si intende un ricorso che contesta una presunta mancanza di motivazione senza però fornire gli elementi concreti a sostegno della critica. In pratica, è una censura formulata in modo generale che non consente di individuare i punti specifici della sentenza impugnata che si ritengono errati.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10542 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE 01SUNDL) nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità tali da poter condurre ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.