Ricorso Generico: Perché la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Nel sistema processuale penale, la precisione è tutto. Presentare un’impugnazione senza specificare chiaramente i motivi di critica equivale a una mossa inefficace che può avere conseguenze negative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di formulare un ricorso in modo dettagliato, pena la sua inammissibilità. Questo articolo analizza il concetto di ricorso generico e le ragioni per cui la Suprema Corte non esita a respingerlo, con condanna alle spese per il proponente.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un ‘vizio motivazionale’ nella decisione dei giudici di secondo grado. Tuttavia, invece di articolare in modo preciso e dettagliato le sue critiche, si limitava a una contestazione generale, senza fornire al giudice dell’impugnazione gli strumenti necessari per valutare la fondatezza delle sue lamentele.
Requisiti del Ricorso e il problema del ricorso generico
Il Codice di Procedura Penale, all’articolo 581, comma 1, lettera c), stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, ‘l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. Questo significa che non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata. È necessario, invece, individuare con precisione i passaggi della motivazione che si ritengono errati e spiegare perché, sulla base di elementi fattuali e argomentazioni giuridiche.
La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha rilevato proprio questa carenza. Il ricorso è stato giudicato ‘generico per indeterminatezza’ perché, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, non specificava gli elementi alla base della censura. In pratica, il ricorrente non ha permesso alla Corte di comprendere quali fossero i rilievi mossi, rendendo impossibile l’esercizio del sindacato di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Coerentemente con la sua giurisprudenza consolidata, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha avuto due conseguenze immediate e significative per il ricorrente.
In primo luogo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ha impedito l’esame di eventuali ‘motivi aggiunti’, ovvero ulteriori argomentazioni che avrebbero potuto essere presentate in un secondo momento.
In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso generico non è solo un atto processuale debole, ma un atto nullo nei suoi effetti, perché non adempie alla sua funzione essenziale, che è quella di delimitare l’oggetto del giudizio di impugnazione e di consentire un confronto dialettico sui punti specifici della decisione contestata. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di cercare d’ufficio i possibili errori di una sentenza, ma di valutare la fondatezza delle critiche puntuali mosse dalle parti.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario in materia penale. La redazione di un ricorso non può essere superficiale o limitarsi a una critica generale. È un atto tecnico che richiede precisione, analisi approfondita della sentenza impugnata e l’indicazione chiara e specifica di ogni presunto errore. Affidarsi a un ricorso generico non solo è una strategia destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione rafforza l’importanza di un’assistenza legale qualificata, in grado di tradurre le doglianze del cliente in motivi di ricorso strutturati e conformi ai rigorosi requisiti di legge.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Secondo la Corte, un ricorso è inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico gli elementi che sostengono la censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo. Questo viola i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Inoltre, impedisce l’esame di eventuali motivi aggiunti.
Cosa significa che l’inammissibilità del ricorso principale preclude lo scrutinio dei motivi aggiunti?
Significa che se l’atto di impugnazione principale non supera il vaglio di ammissibilità, eventuali argomentazioni o motivi presentati successivamente (i cosiddetti ‘motivi aggiunti’) non possono essere presi in considerazione dal giudice, come previsto dall’art. 585, comma 4 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47468 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47468 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso principale di NOME COGNOME, depositato in Cancelleria in data 05/04/2023;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
L’inammissibilità del ricorso principale preclude lo scrutinio dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 585, comma 4 cod. proc. pen..
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore