Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato all’Inammissibilità
Nel processo penale, la precisione è tutto. Presentare un’impugnazione senza specificare chiaramente i punti della sentenza che si contestano equivale a un’azione destinata al fallimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il proponente a significative sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio cosa significa e quali sono le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione contestavano sia la correttezza della motivazione alla base della sua dichiarazione di responsabilità, sia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Il Problema del Ricorso Generico e la Valutazione della Corte
La Suprema Corte, nell’analizzare l’atto di impugnazione, lo ha immediatamente qualificato come ricorso generico e indeterminato. Secondo i giudici, l’appello era privo dei requisiti essenziali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a muovere critiche vaghe contro una sentenza la cui motivazione era, a parere della Corte, logicamente corretta e ben argomentata. L’atto non specificava quali fossero gli elementi concreti alla base della censura, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha rilevato che il ricorso generico non adempie alla sua funzione, che è quella di sottoporre al giudice superiore critiche mirate e argomentate. Un’impugnazione che non va oltre una generica lamentela sulla decisione precedente non consente alla Corte di individuare i presunti vizi della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte ha pertanto applicato un principio consolidato: non basta dissentire dalla decisione del giudice precedente; è necessario articolare le proprie ragioni in modo chiaro, specifico e pertinente. In assenza di questa specificità, l’atto di impugnazione è proceduralmente invalido.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la difesa. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa della sentenza impugnata e l’identificazione precisa dei suoi eventuali vizi logici o giuridici. La presentazione di un ricorso generico non solo non porta ad alcun risultato utile per l’assistito, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La Corte, infatti, oltre a dichiarare l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale della diligenza e della specificità tecnica nella redazione degli atti processuali, specialmente nel giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava in modo specifico gli elementi e le ragioni di diritto che sostenevano la critica alla sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Cosa si intende per ricorso generico in questo contesto?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che non individua con precisione i punti della decisione che si contestano e le relative argomentazioni, limitandosi a una critica vaga che non permette al giudice di esercitare il proprio controllo sulla sentenza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40766 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40766 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e del diniego della causa di non punib di cui all’art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei req prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motiv della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dell censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
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