Ricorso Generico: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio cardine della procedura penale: un ricorso generico, privo di specifiche censure, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un atto di appello, specialmente quando si contesta la quantificazione della pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta omessa motivazione da parte dei giudici di merito circa la quantificazione della pena inflitta. L’imputato, in sostanza, lamentava che la sentenza non spiegasse adeguatamente le ragioni che avevano portato alla determinazione di quella specifica sanzione.
L’Analisi del Ricorso Generico e la Decisione della Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha definito il motivo di ricorso come “insuperabilmente generico per indeterminatezza”.
Secondo i giudici supremi, il ricorso era completamente privo dei requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale. Questa norma impone a chi impugna di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a una contestazione astratta, senza indicare gli specifici passaggi della motivazione della sentenza d’appello che riteneva carenti o illogici.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è netta e si fonda su un principio consolidato. Un ricorso generico impedisce al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo, ovvero quello di verificare la fondatezza delle censure mosse alla decisione precedente. Se le censure non sono chiare e dettagliate, il giudice non ha gli strumenti per individuare i presunti vizi e, di conseguenza, non può esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
La Corte ha inoltre osservato che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata era “logicamente corretta” e le conclusioni del giudice del merito erano “ragionate e argomentate”. In particolare, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la mitezza della pena in proporzione alla gravità del fatto, tenendo conto anche di altri illeciti analoghi e della condotta tenuta dall’imputato dopo il reato (condotta post factum). Tali valutazioni, essendo ben fondate, sono state ritenute “incensurabili” in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
L’insegnamento che emerge da questa ordinanza è chiaro: non è sufficiente lamentare un vizio della sentenza. È indispensabile articolare la critica in modo specifico, puntuale e argomentato, mettendo la Corte in condizione di comprendere esattamente quale sia l’errore che si imputa al giudice precedente. In caso contrario, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre a sanzioni economiche per il ricorrente.
Cosa rende un ricorso penale ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando contesta una decisione senza specificare in modo chiaro e dettagliato i motivi di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono, come richiesto dall’art. 581 del Codice di Procedura Penale. In pratica, non indica al giudice quali sono i presunti errori della sentenza impugnata.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘insuperabilmente generico’. L’imputato ha contestato la quantificazione della pena in modo vago, senza indicare quali elementi della motivazione della sentenza d’appello fossero illogici o carenti, a fronte di una decisione considerata dalla Cassazione logica e ben argomentata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende, come deterrente contro la presentazione di impugnazioni infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25173 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico, stringato motivo di ricorso, che contesta l’omessa motivazione circa la quantificazione della pena, è insuperabilmente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito circa la quantificazione della pena (cfr. p. 3, in tema di proporzione della mite dosimetria alla gravità del fatto, considerati altri analoghi illeciti e della condot post factum) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024.