Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso generico, che non entra nel merito delle questioni e non si confronta con la decisione impugnata, è destinato a fallire. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 36797/2024, dichiarando inammissibile l’appello di un imputato e condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Nola, che condannava un soggetto per reati legati al contrabbando di tabacchi. In seguito, la Corte d’Appello di Napoli, pur riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, confermava la responsabilità penale dell’imputato, rideterminando la pena.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’ e contestando in linea generale l’affermazione della sua responsabilità.
La Valutazione del Ricorso Generico da Parte della Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente qualificato come inammissibile. Il motivo centrale della decisione risiede nella natura del ricorso generico. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate erano del tutto astratte, talmente generiche da poter essere utilizzate per qualsiasi tipo di impugnazione, senza alcun legame specifico con il caso in esame.
L’imputato, nel suo ricorso, non ha mai citato né tantomeno contestato alcun passaggio specifico della motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Si è limitato a riproporre le stesse censure già presentate nel precedente grado di giudizio, ignorando completamente le risposte che il Giudice d’appello aveva fornito a tali critiche. Questo modo di procedere impedisce l’instaurarsi di un reale contraddittorio critico con la decisione impugnata, che è invece l’essenza stessa del processo di impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha sottolineato un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un ‘rapporto critico’ con la pronuncia che intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o riproporre le medesime doglianze già respinte, ma è necessario argomentare specificamente sul perché la motivazione del giudice precedente sia errata o carente.
Nel caso specifico, l’assenza totale di confronto con la motivazione della Corte d’Appello ha svuotato il ricorso di qualsiasi contenuto utile, rendendolo un mero atto formale privo di sostanza. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. A questa declaratoria è seguita, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni
Questa ordinanza serve come importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non basta lamentare un’ingiustizia percepita; è cruciale che il ricorso sia specifico, puntuale e che dialoghi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza che si contesta. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La precisione e la specificità delle censure sono, dunque, requisiti imprescindibili per un’efficace tutela dei propri diritti in sede di impugnazione.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano del tutto generiche, non contenevano alcun riferimento specifico alla sentenza impugnata e non si confrontavano criticamente con la motivazione della Corte d’Appello.
Cosa si intende per ricorso generico?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che sviluppa argomenti astratti, validi per qualsiasi caso, e che non contesta passaggi specifici della decisione che si intende appellare, mancando di instaurare un vero dialogo critico con essa.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36797 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 26/1/2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 14/10/2021 dal Tribunale di Noia, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a NOME COGNOME in ordine ai delitti d cui alla contestazione, in materia di contrabbando di tabacchi.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando l’affermazione di responsabilità per vizio di motivazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché, sviluppando argomenti del tutto generici, validi per qualunque impugnazione e privi di ogni riferimento alla pronuncia gravata, non si confronta affatto con la motivazione stesa dalla Corte di appello, nessun passo della quale, infatti, è citato, tantomeno contestato. Soltanto nell’ultima parte del motivo, peraltro, sono richiamate le censure contenute nel gravame, ma nulla si dice quanto alle risposte offerte dal Giudice al riguardo, con le quali, dunque, l’impugnazione non instaura alcun rapporto critico.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024
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Il Presidente