Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso generico, ovvero un atto che non articola critiche precise e dettagliate, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, illustrando le gravi conseguenze per chi non formula le proprie doglianze in modo specifico.
Il Contesto: Dalla Condanna per Tentato Furto al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo.
La difesa lamentava un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) del codice di procedura penale, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto applicare l’art. 129 dello stesso codice, ovvero dichiarare immediatamente il proscioglimento per una delle cause previste dalla legge. Tuttavia, il modo in cui questa critica è stata formulata è diventato il punto cruciale della decisione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno della richiesta di proscioglimento, ma esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso è stato redatto. Gli Ermellini hanno qualificato l’atto come ‘generico’, ritenendolo quindi non idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le motivazioni: Perché un Ricorso Generico non Supera il Vaglio di Legittimità?
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a enunciare un vizio, ma deve contenere una ‘precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto’ che sostengono la critica.
Nel caso specifico, l’appello è stato giudicato ‘meramente evocativo del vizio enunciato’ e ‘privo di effettiva censura’. In altre parole, il difensore si era limitato a indicare la norma che riteneva violata (l’art. 129 c.p.p.) senza però costruire un’argomentazione logico-giuridica che spiegasse perché, nel caso concreto, la Corte d’Appello avesse sbagliato a non applicarla. Mancava un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata. Citando un precedente (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010), la Corte ha ricordato che la genericità dei motivi rende l’impugnazione inammissibile.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in violazione delle norme procedurali.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre una lezione importante per gli operatori del diritto: la specificità è la chiave per l’ammissibilità di un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente identificare un potenziale errore nella sentenza impugnata; è indispensabile analizzare in profondità la motivazione del giudice, smontarla punto per punto e offrire alla Corte Suprema una critica argomentata, precisa e autosufficiente. Un ricorso generico non solo è inutile per la difesa dell’imputato, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Quando un ricorso per cassazione è considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando è privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata e non contiene la precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica, risultando meramente evocativo del vizio legale enunciato.
Qual è la conseguenza principale della presentazione di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito.
Cosa comporta, dal punto di vista economico, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33329 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME COGNOMECUI 05IGNLR) nato il 19/02/1979
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 15 aprile 2025 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 12 giugno 2024 aveva ritenuto NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n 2, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando un unico motivo con cui deduce ex art. 606, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza o l’illogicità della motivazione in punto di penale responsabilità relativamente all’esclusione della declaratoria ex art. 129 cod proc. pen.
Il ricorso é inammissibile.
Ed invero il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla mancata declaratoria ex art. 129 cod. proc pen. è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Rv. 246980).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025