Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14299 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a SALUZZO il 06/10/1964 nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il 19/04/1988
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso della parte civile COGNOME Maurizio nell’ambito del processo a carico di COGNOME
NOME e della difesa dell’indagata che insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricor
OSSERVA
che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione, travisamento
Ritenuto violazione di legge quanto all’assoluzione di COGNOME NOME in ordine al delitto di
testimonianza, risultano manifestamente infondati e reiterativi di identiche censure dedotte sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello;
che, quanto a manifesta infondatezza, si osserva come i fatti che si addebitano considerato
alla COGNOME nel ricorso, esulano dalla contestazione mossa alla donna che le imputa di av falsamente affermato di non aver mai conferito alcun mandato all’avvocato NOME COGNOME
(coincidente con il professionista che presenta il ricorso nell’interesse del COGNOME) e di non depositato tale atto presso la Cancelleria della Procura delle Repubblica di Alessandria; che ta
condotta risulta eccentrica rispetto a quella contenuta nello stesso ricorso che fa inv riferimento alla decisività (quantomeno potenziale) del rafforzamento e conferma dell testimonianza della madre che accusava il COGNOME, e non il COGNOME, di truffa ed abusivo eserciz della professione (pag. 5 sentenza);
ritenuto che con riguardo a tale difforme oggetto del giudizio in cui erano state rese dichiarazioni della COGNOME, alla base (unitamente alla assenza di pertinenzialità ch derivava) della sentenza di assoluzione dell’imputata, il ricorso si presenta anche generico nel parte in cui nulla si deduce in proposito (rilevante quanto precisato al punto 11 del ricorso si ribadisce che COGNOME NOME aveva supportato le tesi accusatorie della madre che avev indicato COGNOME quale esercente abusivamente la professione di avvocato);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025.