Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 6878  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME A VIBO VALENTIA IL DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/07/2023 della TRIBUNALE di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione, disponendo per l’effetto la revoca della misura applicata in relazione alla imputazione provvisoria.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Vibo Valentia ha parzialmente accolto l’appello proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Vibo Valentia del 13/04/2023 annullando l’ordinanza impugnata limitatamente al capo b) della imputazione provvisoria e disponendo la formale scarcerazione per tale capo.
SEMPLIFICATA
Ha rigettato invece nel resto con conferma della misura in atto quanto al capo b) della rubrica.
COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att.cod. proc. pen.
Il ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali con particolare riferimento agli art. 294, 302 cod. proc. pen. per omessa autorizzazione alla visione dei file-video che effigiano lo stato dei luoghi dell’attentato dinamitardo, nonché in considerazione della omessa concessione di un termine di rinvio dell’interrogatorio, con conseguente nullità dell’interrogatorio di garanzia e cessazione della misura.
Il ricorrente ha precisato che unitamente alla ordinanza del 12/07/2023 il Tribunale, nel medesimo contesto, risultava impugnata anche l’ordinanza pronunciata nel medesimo procedimento e fase in data 07/04/2023 in relazione alla quale doveva essere rilevata la lesione del diritto di difesa dell’indagato, non avendo potuto il difensore dello stesso consultare la documentazione necessaria al fine dell’esercizio di una valida difesa in sede di interrogatorio di garanzia.
 Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente, difatti, si limita a reiterare le argomentazioni già introdotte in sede di appello, senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale, che ha ampiamente e logicamente ricostruito la dinamica procedimentale anche in relazione alla posizione del difensore di fiducia, argomentando in modo logico e non censurabile in questa sede, da una parte quanto alla natura dell’ordinanza oggetto di contestazione, dall’altra quanto al ruolo e alle possibilità direttamente riferibili difensore di fiducia, solo a seguito della formalizzazione della sua nomina, al fine di accedere tempestivamente al materiale video oggetto di censura nei tempi, stretti certamente, ma non impeditivi in alcun modo dell’esercizio del tempestivo e pieno diritto di difesa (pag. 5, 6 e seg.). Il Tribunale ha in drtri termini compiutament motivato, chiarendo come non ricorre effettivamente, nel caso in esame, un denegato accesso agli atti del procedimento, in assenza conseguentemente di qualsiasi nullità. Con tale motivazione, specifica e puntuale, nella ricostruzione quanto alla portata del provvedimento, oltre che analitica nel ricostruire il coinvolgimento nel procedimento del difensore di fiducia a seguito della comunicazione della sua nomina formale, il ricorrente non si confronta, dovendo conseguentemente essere riscontrata anche una oggettiva aspecificità e genericità del motivo proposto, in assenza di qualsiasi violazione di legge.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023.