Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui la difesa tenta di far valere le proprie ragioni contro una condanna. Tuttavia, per essere efficace, l’atto di impugnazione deve rispettare requisiti di specificità ben precisi. Un ricorso generico, che si limita a una critica vaga della sentenza precedente, è destinato all’inammissibilità. Analizziamo una recente ordinanza della Suprema Corte che ribadisce questo principio fondamentale.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello. La difesa ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando l’affermazione di responsabilità penale del proprio assistito.
La Decisione della Suprema Corte e il Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su un unico, ma decisivo, punto: la palese genericità dei motivi di appello. I giudici hanno constatato che l’atto di impugnazione si limitava a censurare la condanna in modo astratto, senza confrontarsi in maniera specifica e puntuale con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza della Corte di Appello. In sostanza, il ricorso non spiegava perché e in quali punti la decisione di secondo grado fosse errata, ma si limitava a riproporre le proprie tesi difensive senza un’analisi critica del provvedimento impugnato. Questa mancanza di specificità rende il ricorso generico e, di conseguenza, processualmente inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e perentoria. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie lamentele. Deve, al contrario, essere un’analisi critica e dettagliata della sentenza che si intende contestare. È necessario che la difesa individui con precisione i vizi logici o giuridici del ragionamento del giudice precedente e ne dimostri la fondatezza. Quando un ricorso omette questo confronto diretto, si trasforma in un atto sterile, incapace di attivare un vero e proprio controllo di legittimità da parte della Suprema Corte. La conseguenza inevitabile è una declaratoria di inammissibilità, che non solo conferma la sentenza di condanna, ma comporta anche ulteriori sanzioni per il ricorrente. In questo caso, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stata disposta una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso in Cassazione richiede rigore, precisione e una profonda comprensione della sentenza che si intende impugnare. Evitare la formulazione di un ricorso generico non è solo una questione di tecnica legale, ma un presupposto essenziale per tutelare efficacemente i diritti dell’assistito e per il corretto funzionamento della giustizia. La decisione ribadisce che il processo non è un forum per lamentele astratte, ma un luogo dove le argomentazioni devono essere specifiche, pertinenti e supportate da un’analisi critica rigorosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘palesemente generico’, in quanto si limitava a censurare l’affermazione di responsabilità senza confrontarsi in alcun modo con le ragioni specifiche della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che non articola critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza contestata, ma si limita a una doglianza generale senza un’analisi dettagliata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4661 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/06/1997
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’affermazione di responsabilità e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024