Ricorso Generico: La Cassazione Spiega Quando è Inammissibile
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza non è un atto da prendere alla leggera. Deve essere precisa, argomentata e, soprattutto, specifica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 46316/2023) ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso generico, ovvero privo di critiche mirate alla decisione che si intende contestare, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, vizi di motivazione in merito alla mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo di un proscioglimento immediato in presenza di determinate cause.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, seppur sintetica, è estremamente chiara nel delineare i principi procedurali che hanno portato a tale esito.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Destinato al Fallimento
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era generico perché non conteneva una “effettiva censura” nei confronti della decisione della Corte d’Appello.
Secondo gli Ermellini, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni o a sollevare critiche vaghe. È indispensabile che vi sia una stretta correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In altre parole, chi impugna deve analizzare punto per punto la motivazione del giudice precedente e spiegare perché, a suo avviso, è errata.
Ignorare le affermazioni del provvedimento che si contesta, come avvenuto nel caso di specie, fa precipitare l’atto nel vizio di “aspecificità”. La Corte, a sostegno di questa tesi, ha richiamato un suo precedente consolidato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), sottolineando come la mancanza di specificità renda di fatto impossibile per il giudice dell’impugnazione esercitare il proprio controllo.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque operi nel diritto: la precisione e la specificità sono requisiti non negoziabili di un atto di impugnazione. Un ricorso generico non è solo inefficace, ma anche controproducente, poiché comporta non solo la conferma della decisione sfavorevole, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici. La lezione è chiara: un ricorso non è un semplice lamento, ma un dialogo tecnico e puntuale con la decisione di un altro giudice. Per avere successo, questo dialogo deve essere fondato su critiche pertinenti e ben argomentate.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando è privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata e non stabilisce una chiara correlazione tra le proprie argomentazioni e le ragioni esposte nella sentenza che si contesta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso non può ignorare le motivazioni della sentenza impugnata?
Perché, in caso contrario, l’atto di impugnazione cade nel vizio di aspecificità. Ciò significa che non mette la Corte in condizione di valutare nel merito le critiche, rendendo di fatto impossibile il controllo sulla correttezza della decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46316 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46316 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in merito a esclusione della declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della parte della decisione;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca o indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchita Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023.