Ricorso generico: quando la Cassazione lo dichiara inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente contestare una sentenza in modo vago; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Un ricorso generico, privo di un confronto analitico con la decisione impugnata, è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ribadisce l’importanza dei requisiti formali dell’atto di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. La difesa dell’imputato aveva sollevato due motivi di doglianza principali: l’omessa motivazione e la violazione di legge da parte dei giudici di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione non entrava nel dettaglio delle presunte mancanze, limitandosi a enunciazioni di principio senza un effettivo collegamento con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati erano stati formulati in termini talmente generici e indeterminati da non soddisfare i requisiti minimi previsti dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Respinto
La Corte ha fondato la sua decisione sul mancato rispetto dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, i giudici supremi hanno evidenziato come il ricorso generico si fosse limitato a dedurre vizi di omessa motivazione e violazione di legge senza:
1. Indicare gli elementi specifici su cui si basava la censura.
2. Confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
La difesa, infatti, aveva completamente ignorato le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito nelle pagine 1 e 2 della sentenza, omettendo quel dialogo critico che è l’essenza stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso che non permette questo tipo di controllo è, per sua natura, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: l’atto di appello o di ricorso non è una mera formalità, ma un atto giuridico che deve possedere specificità e concretezza. Per gli avvocati, ciò significa che ogni motivo di impugnazione deve essere costruito come una critica puntuale e argomentata alla sentenza che si contesta, indicando con precisione i passaggi ritenuti erronei e le norme che si presumono violate. Per le parti, la decisione sottolinea come un’impugnazione mal formulata non solo non produce alcun risultato utile, ma comporta anche ulteriori costi, vanificando la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice superiore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in termini del tutto generici e indeterminati, senza indicare gli elementi specifici a base della censura e senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quale norma specifica è stata violata dal ricorrente?
Il ricorrente ha violato i criteri prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale, che impone l’indicazione specifica dei motivi di ricorso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 222 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOME il 16/05/1965
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, con cui la difesa deduce omessa motivazione e violazione di legge, sono formulati in termini del tutto generici per indeterminatezza ed in violazione dei criteri prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., in particolare, le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), che viene totalmente pretermessa e con cui, invece, l’impugnante avrebbe dovuto rapportarsi criticamente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.