Ricorso Generico: la Cassazione Spiega l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un’attività tecnica che richiede precisione e specificità. Un ricorso generico, privo di critiche puntuali alla sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. L’ordinanza n. 4411/2024 della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio fondamentale della procedura penale.
Il Caso in Esame
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte di Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Nel suo atto, il ricorrente lamentava una presunta mancanza di adeguata motivazione da parte dei giudici di secondo grado. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo del tutto generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Funzione dell’Impugnazione e il Problema del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, nel motivare la sua decisione, ha richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza. La funzione tipica di un’impugnazione è quella di presentare una “critica argomentata” avverso il provvedimento che si contesta. Questo significa che l’atto di appello o di ricorso non può limitarsi a esprimere un dissenso generico, ma deve:
1.  Indicare specificamente le ragioni di diritto: esporre quali norme o principi legali si ritengono violati.
2.  Indicare gli elementi di fatto: precisare quali elementi probatori o circostanze fattuali non sono stati correttamente valutati.
Il contenuto essenziale dell’impugnazione è, quindi, un confronto puntuale e dettagliato con le argomentazioni della sentenza che si intende attaccare. Non è sufficiente affermare che la motivazione è carente; è necessario spiegare perché e in quali punti specifici essa è inadeguata, confrontando le proprie tesi con quelle espresse dal giudice.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorrente si era limitato a formulare “doglianze del tutto generiche”. Le sue lamentele non si confrontavano in alcun modo con le argomentazioni della pronuncia di appello. In pratica, il ricorso non era riuscito a individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, ma si era risolto in una sterile riaffermazione di dissenso. 
Questa mancanza di specificità viola i requisiti previsti dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, che sanciscono l’inammissibilità per i ricorsi che non indicano le ragioni a sostegno della richiesta. La Corte ha ribadito che è indefettibile “il confronto puntuale […] con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un atto di impugnazione efficace richiede uno studio approfondito della sentenza da contestare e la capacità di costruire una critica strutturata, precisa e pertinente. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini del riesame del caso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente.
L’ordinanza si conclude, infatti, con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo conferma che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con responsabilità e competenza tecnica, evitando la presentazione di atti superficiali o meramente dilatori.
 
Cosa si intende per ‘ricorso generico’?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando le doglianze (lamentele) sono formulate in modo vago, senza un confronto specifico e puntuale con le argomentazioni legali e fattuali contenute nella sentenza che si sta impugnando.
Qual è la conseguenza principale della presentazione di un ricorso generico?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esaminerà il caso nel merito, e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un’impugnazione per non essere considerata generica?
Secondo la Corte, l’impugnazione deve contenere una critica argomentata che si realizza attraverso la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, confrontandosi puntualmente con le motivazioni del provvedimento contestato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4411 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4411  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;’
premesso che si è correttamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, NOME e altri, Rv. 254584 -01) che “la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e Indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”;
rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente, nel dedurre la mancanza di una adeguata motivazione della sentenza impugnata, ha formulato doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia di appello;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023