Ricorso generico: Inammissibile se Manca la Critica Specifica alla Sentenza
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede precisione e rigore tecnico. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza; è necessario articolare una critica puntuale e argomentata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso generico, privo di un confronto diretto con le motivazioni della decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La Corte territoriale aveva ritenuto integrato un reato sulla base del semplice fatto che l’imputato si fosse allontanato dalla propria abitazione, considerando irrilevanti le motivazioni alla base di tale gesto. Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando una carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a un esame preliminare della struttura dell’atto di impugnazione. I giudici hanno stabilito che il ricorso era affetto da un vizio insanabile di genericità, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso generico è inammissibile?
La Corte ha spiegato che il motivo di ricorso era meramente evocativo del vizio lamentato (carenza di motivazione), ma privo di una vera e propria censura nei confronti della decisione impugnata. In altre parole, il ricorrente non aveva costruito un’argomentazione capace di smontare il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello.
Il punto centrale della motivazione risiede nel concetto di correlazione: per essere ammissibile, un ricorso deve stabilire un collegamento diretto tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle contenute nella sentenza che si intende criticare. Non è possibile, secondo la Corte, ignorare le affermazioni del provvedimento censurato e limitarsi a ripetere argomentazioni astratte. Citando un proprio precedente (sentenza n. 34270/2007), la Cassazione ha ribadito che il vizio di aspecificità rende l’impugnazione inammissibile. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva chiarito che il reato si configurava con il mero allontanamento, rendendo superflua ogni indagine sulle motivazioni. Il ricorso avrebbe dovuto contestare questo specifico punto di diritto, cosa che non ha fatto, risultando così un ricorso generico e, pertanto, inefficace.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per avvocati e assistiti. La redazione di un atto di impugnazione non può essere un esercizio di stile fine a sé stesso. È indispensabile un’analisi approfondita della sentenza che si intende appellare per individuarne i passaggi argomentativi cruciali e costruire su di essi una critica mirata. Un ricorso che non dialoga con la decisione impugnata, ma si limita a esporre doglianze generali, è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, garantendo che il giudizio di grado superiore si concentri sulle reali criticità della decisione precedente. Ignorare questo principio comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche l’imposizione di significative sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando è privo di un’effettiva critica alle motivazioni della decisione impugnata e non stabilisce una correlazione tra le proprie argomentazioni e quelle del provvedimento che si intende contestare, limitandosi a enunciare un vizio in modo astratto.
Qual è la conseguenza della presentazione di un ricorso generico?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Perché nel caso di specie erano irrilevanti le motivazioni del gesto del ricorrente?
Le motivazioni erano considerate irrilevanti perché la Corte d’Appello aveva fondato la condanna sul mero fatto oggettivo dell’allontanamento dall’abitazione, ritenendo che tale condotta integrasse di per sé il reato, a prescindere dalle ragioni soggettive che l’avevano determinata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non ha specificamente contestato questo preciso punto del ragionamento della corte inferiore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione in ordi alla ritenuta responsabilità è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo dato conto la Corte di appello delle ragioni che facevano ritenere integrato il reato sulla base del allontanamento del ricorrente dall’abitazione essendo indifferenti le motivazioni del gesto; infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchi Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024