Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità per Mancanza di Critica Specifica
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta lo strumento fondamentale per contestare una decisione ritenuta ingiusta. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rispetto di requisiti precisi, tra cui la specificità dei motivi. Un ricorso generico, che non si confronta puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, offrendo importanti spunti sulla corretta redazione degli atti difensivi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando una presunta carenza di motivazione in ordine alla sua responsabilità per il reato contestato. La questione è giunta quindi al vaglio della Suprema Corte, chiamata a verificare se i motivi di ricorso fossero stati formulati in modo tale da superare il filtro di ammissibilità.
La Decisione della Corte e il Problema del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi di impugnazione, giudicati affetti da un vizio di genericità. Secondo gli Ermellini, il ricorso si limitava a enunciare astrattamente un difetto di motivazione, senza però sviluppare una critica concreta ed effettiva nei confronti della decisione della Corte d’Appello.
In altre parole, l’atto di impugnazione era meramente “evocativo del vizio enunciato”, cioè si limitava a nominare il problema senza dimostrare dove e come si manifestasse nel provvedimento contestato. Questa modalità di redazione, secondo la Corte, rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. Si afferma che un ricorso è inammissibile per genericità quando manca una correlazione diretta tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione.
Il ricorrente non può ignorare le affermazioni contenute nel provvedimento che intende censurare. Al contrario, ha l’onere di confrontarsi con esse, smontandole punto per punto attraverso argomentazioni logico-giuridiche pertinenti. Un ricorso che omette questo confronto critico cade inevitabilmente nel “vizio di aspecificità”.
La Corte ha citato un precedente (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007) per rafforzare il principio secondo cui la critica deve essere puntuale e non può risolversi in una mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza un attacco specifico alla ratio decidendi della sentenza d’appello.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione inefficace.
Conclusioni
Questa pronuncia sottolinea ancora una volta l’importanza cruciale della tecnica redazionale nel processo penale. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, che preclude l’esame nel merito della questione e comporta conseguenze economiche, è indispensabile che l’avvocato rediga un ricorso non solo formalmente corretto, ma anche sostanzialmente specifico. Ogni motivo di impugnazione deve essere costruito come una critica mirata e argomentata alla motivazione della sentenza contestata, evidenziando le specifiche lacune o errori logico-giuridici. Un ricorso generico equivale, in termini processuali, a un ricorso inesistente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando è privo di un’effettiva critica nei confronti della decisione impugnata e non stabilisce una correlazione tra le ragioni argomentate nella sentenza e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa. Si limita a enunciare un vizio senza dimostrarlo concretamente.
Cosa significa che un motivo di ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato?
Significa che l’atto di impugnazione deve necessariamente confrontarsi con le argomentazioni e le motivazioni contenute nella sentenza che si sta contestando. Non è sufficiente esporre la propria tesi, ma è obbligatorio spiegare perché la motivazione del giudice precedente è errata, illogica o carente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali: il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44596 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 12/07/1981
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione i alla responsabilità per il reato contestato è generico in quanto privo di effettiva confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enu che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indica correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fon dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento cen senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, S Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024