Ricorso generico: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
Nel mondo del diritto processuale, la precisione non è solo una virtù, ma un requisito fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato con forza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso generico presentato contro una condanna per rapina. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari e dettagliati, pena l’impossibilità per il giudice di esaminare le ragioni dell’appellante. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di rapina dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. L’unico motivo di ricorso mirava a mettere in discussione la valutazione dei fatti e la dichiarazione di responsabilità penale contenute nella sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorso non è stato analizzato nel merito e la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: perché un Ricorso Generico è Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici supremi hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era un ricorso generico e indeterminato, poiché non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici su cui si basava la sua censura. L’atto si limitava a una contestazione generale, senza individuare i passaggi argomentativi errati o le prove travisate. Questa vaghezza ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio “sindacato”, ovvero il suo potere di controllo sulla legittimità della decisione impugnata. In assenza di critiche puntuali, il giudice non può comprendere i rilievi mossi né valutarne la fondatezza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza; è indispensabile articolare critiche precise, dettagliate e ancorate a specifici elementi di fatto o a precise norme di diritto. Un ricorso generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La specificità dei motivi di impugnazione è, dunque, una condizione imprescindibile per accedere alla giustizia dei gradi superiori e per garantire l’effettività del diritto di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e indeterminato, in quanto privo dei requisiti specifici prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa mancava nel motivo di ricorso per essere considerato valido?
Mancava l’indicazione degli elementi specifici che stavano alla base della censura contro la motivazione della sentenza impugnata, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1994
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.