Ricorso Generico: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso generico, privo di censure specifiche e dettagliate, è destinato a una declaratoria di inammissibilità, impedendo al giudice di entrare nel merito della questione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto responsabile per i reati previsti dagli articoli 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 640 (Truffa) del codice penale. L’imputato, attraverso il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia non è entrata nel vivo delle accuse, ma si è fermata a un esame preliminare dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era affetto da un vizio insanabile: la genericità. Questa valutazione ha precluso ogni ulteriore disamina, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: il problema del ricorso generico
Il cuore della pronuncia risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
La Corte ha osservato che il ricorso si limitava a contestare genericamente la motivazione della sentenza d’appello, senza però:
1. Identificare gli elementi specifici alla base della censura.
2. Mettere in luce le presunte criticità del ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado.
In sostanza, il ricorso non consentiva alla Corte di Cassazione di comprendere quali fossero i punti della sentenza impugnata ritenuti errati e perché. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, un’impugnazione deve essere in grado di “smontare” quel ragionamento punto per punto. Un ricorso generico impedisce al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato, trasformandosi in un atto meramente formale e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità è un requisito non negoziabile dell’atto di impugnazione. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario articolare critiche precise, indicando le prove travisate, le norme violate o i vizi logici del percorso motivazionale. Per i cittadini, questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti che sappiano tradurre le doglianze in motivi di ricorso tecnicamente validi, evitando che un vizio di forma possa precludere la possibilità di ottenere giustizia nel merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura contro la sentenza impugnata, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il che significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Quale norma stabilisce i requisiti di specificità del ricorso?
La norma di riferimento citata nell’ordinanza è l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prescrive l’obbligo di enunciare specificamente i motivi di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,-
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 483, 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
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