Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice lamentela, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si intende contestare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il ricorrente a pesanti sanzioni. Analizziamo insieme la decisione per capire quali sono i requisiti di specificità di un ricorso e quali le conseguenze della loro violazione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado. Tuttavia, come vedremo, la modalità con cui è stato formulato il ricorso si è rivelata fatale per il suo esito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. I giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla forma e la sostanza dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: il Principio di Specificità del Ricorso Generico
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha respinto il ricorso. La Corte ha ritenuto l’unico motivo proposto inammissibile per “genericità”. In pratica, il ricorso si limitava a utilizzare “espressioni apodittiche e mere formule di stile”, senza entrare in un reale contraddittorio con le argomentazioni della sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello avesse descritto puntualmente, in cinque pagine, gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondava la sua decisione. A fronte di questa articolata motivazione, il ricorrente non ha opposto alcun argomento specifico, ma si è limitato a una censura vaga sull’assenza di motivazione. Questo comportamento processuale viola il principio di specificità dei motivi di ricorso, secondo cui chi impugna una decisione ha l’onere di indicare con precisione le parti del provvedimento che contesta e le ragioni giuridiche a sostegno della sua tesi. Un ricorso generico, che non dialoga con la sentenza impugnata, è un atto processuale inutile e, come tale, sanzionato con l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque si approcci alla redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la decisione del giudice. È indispensabile condurre un’analisi critica e dettagliata della sentenza, individuando i vizi logici o giuridici e argomentandoli in modo chiaro e pertinente. L’uso di “formule di stile” o di lamentele generiche non solo non porta all’accoglimento del ricorso, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La difesa tecnica deve quindi essere sempre puntuale, specifica e costruita come una vera e propria contro-argomentazione rispetto alle motivazioni del provvedimento impugnato, pena la chiusura definitiva del processo con una declaratoria di inammissibilità.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché i motivi presentati sono troppo vaghi, superficiali o si limitano a formule standard, senza contestare in modo specifico e argomentato le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso generico in Cassazione?
La conseguenza principale è la declaratoria di inammissibilità. Questo comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché le ‘formule di stile’ non sono sufficienti per un ricorso valido?
Le ‘formule di stile’ non sono sufficienti perché non costituiscono una critica concreta e specifica alla motivazione della sentenza. Un ricorso valido deve instaurare un confronto diretto con le argomentazioni del giudice, evidenziandone gli errori di fatto o di diritto, e non può limitarsi a espressioni generiche di dissenso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46478 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46478 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALCAMO il 27/06/1996
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto l’unico motivo proposto inammissibile per genericità in quanto, con espr apodittiche e mere formule di stile si limita a censurare l’assenza di motivazi sentenza impugnata che in 5 pagine descrive puntualmente gli elementi di fatto e di su cui ha fondato la decisione senza che ad essi risulti opposto alcun argomento; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
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