Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’attività da prendere alla leggera. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche precise, puntuali e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda questa regola fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso generico che si limitava a ripetere le argomentazioni già esposte in appello. Questa decisione sottolinea l’importanza della specificità degli atti di impugnazione e le gravi conseguenze, anche economiche, per chi non rispetta tale principio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione di secondo grado, sollevando una serie di motivi di critica. Tuttavia, questi motivi sono stati sottoposti al vaglio della Corte di Cassazione, chiamata a verificare, prima di tutto, la loro ammissibilità formale e sostanziale.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: i motivi di ricorso devono essere specifici, come richiesto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già decise in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, è da considerarsi un ricorso generico e, come tale, inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che i motivi presentati dall’imputato erano “intrisi di genericità”. Dall’analisi della sentenza di secondo grado emergeva che il ricorso non era altro che la “riproduzione dei cahiers de doléances” (quaderni di lamentele) già presentati alla Corte d’Appello. In altre parole, l’atto non costituiva una “critica argomentata” rispetto a quanto affermato dai giudici di secondo grado, ma si traduceva in motivi “ripetitivi, non specifici ma soltanto apparenti”.
La Cassazione ha richiamato precedenti sentenze che ribadiscono questo orientamento, sottolineando che l’appello e il ricorso per cassazione non possono essere una mera riproposizione delle stesse argomentazioni. È necessario che l’impugnazione si confronti dialetticamente con la decisione contestata, evidenziandone gli specifici errori di diritto o di logica.
Inoltre, la Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione “compiuta e non illogica” riguardo al rigetto delle tesi difensive, come lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto. Nel merito, era stata evidenziata l’assenza di prova di una necessità transitoria (essendo piuttosto una condizione di difficoltà abitativa stabile) e la protrazione della violazione, elementi che impedivano l’applicazione delle scriminanti invocate.
Le Conclusioni
La decisione in commento offre una lezione cruciale: l’impugnazione in sede di legittimità richiede un salto di qualità argomentativo. Non è sufficiente reiterare le proprie ragioni, ma è indispensabile smontare, pezzo per pezzo, la logica giuridica della sentenza che si intende demolire. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative. In questo caso, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Un monito severo sull’importanza di redigere atti processuali specifici, pertinenti e tecnicamente ineccepibili.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato un ricorso generico, ovvero privo di motivi specifici e limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello.
Cosa significa che un ricorso è una mera riproduzione dei ‘cahiers de doléances’?
Significa che l’atto di ricorso non è una critica argomentata alla sentenza impugnata, ma si limita a essere una semplice copia dell’elenco di lamentele già sollevate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In questo caso, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del processo, ma anche a versare una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LUNGRO il 12/02/1987
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto pr della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. c.p.p.: come emerge dall’esame della sintesi dei motivi d’appello operata n sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzio dei cahiers de doléances presentati alla Corte d’appello di tal che non possono essere considerati come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Corte d’appello, trattandosi piuttosto di motivi ripetitivi, non specifici m soltanto apparenti (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01 Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogic giustificazione della propria decisione in relazione all’esclusione sia dello s necessità che della particolare tenuità del fatto (cfr. pg . 4 e 5, con riferimento alla assenza di prova di una necessità transeunte, quanto di una condizione difficoltà abitativa, da un lato, e, dall’altro con la protrazione della viol l’entità del sacrificio che ne deriva);
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente