Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un ricorso generico, ovvero privo di censure dettagliate e pertinenti, rischia di essere dichiarato inammissibile senza nemmeno un esame nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire l’importanza di redigere un ricorso in modo corretto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente sollevava due questioni principali: in primo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; in subordine, contestava l’eccessività della pena inflitta. Queste censure erano rivolte contro la decisione emessa dalla corte territoriale nell’ambito di un giudizio di rinvio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 aprile 2025, ha messo un punto fermo sulla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle richieste del ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dell’atto di impugnazione.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella motivazione, tanto sintetica quanto chiara. I giudici hanno stabilito che le censure proposte erano ‘del tutto generiche’. Questo significa che le critiche mosse alla sentenza d’appello mancavano di specificità e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni sviluppate dal giudice del rinvio.
La Mancanza di un Confronto Specifico
Per la Suprema Corte, non è sufficiente riproporre in modo astratto delle doglianze. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a enunciare i suoi motivi di dissenso senza spiegare perché le valutazioni della Corte d’Appello, nell’ambito specifico del giudizio di rinvio, fossero errate. Questa mancanza di specificità ha trasformato il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare una reale revisione della decisione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Oltre a precludere l’esame nel merito delle questioni sollevate, comporta sanzioni economiche per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o mal formulate.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia come la fase di redazione del ricorso sia cruciale e richieda la massima precisione e specificità. Un ricorso generico equivale a un’opportunità mancata, che si conclude non solo con la conferma della decisione sfavorevole, ma anche con un aggravio di spese. Pertanto, è essenziale che le censure siano sempre puntuali, pertinenti e costruite in diretto confronto con le motivazioni del provvedimento che si intende impugnare, per evitare una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate sono state ritenute del tutto generiche e non si confrontavano in modo specifico con le valutazioni svolte dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio.
Quali erano i motivi di ricorso presentati?
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e, in subordine, l’eccessività della pena.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17416 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17416 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 20/10/1964
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/01/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato
TAGuALATE
-1.1
la pena inflitta a NOME COGNOME
uart per i reati di furto in abitazione e di furto
aggravato a lui ascritti, escludendo la circostanza aggravante contestata al capo b) e commisurando in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di
multa la sanzione, sostituendo la reclusione con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare con prescrizioni;
Ritenuto che il ricorso propone tre motivi in ordine alla valutazione delle prove a fondamento della dichiarazione di responsabilità penale, alla mancata
applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla eccessiva severità pena;
che il giudizio di rinvio era stato disposto limitatamente all’erronea applicazione dell’aggravante contestata al capo b);
che pertanto le censure in ordine all’accertamento della responsabilità e alla sussistenza delle ulteriori aggravanti sono inammissibili perché già coperte dal
giudicato;
che le censure in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto o in subordine dell’eccessività della pena sono del tutto generiche e non si confrontano con le valutazioni svolte dalla Corte di appello nell’ambito delimitato dal giudizio di rinvio;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2025
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