Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17416 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17416 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/01/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha ridetermiNOME
TAGuALATE
-1.1
la pena inflitta a NOME COGNOME
uart per i reati di furto in abitazione e di furto
aggravato a lui ascritti, escludendo la circostanza aggravante contestata al capo b) e commisurando in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di
multa la sanzione, sostituendo la reclusione con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare con prescrizioni;
Ritenuto che il ricorso propone tre motivi in ordine alla valutazione delle prove a fondamento della dichiarazione di responsabilità penale, alla mancata
applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla eccessiva severità pena;
che il giudizio di rinvio era stato disposto limitatamente all’erronea applicazione dell’aggravante contestata al capo b);
che pertanto le censure in ordine all’accertamento della responsabilità e alla sussistenza delle ulteriori aggravanti sono inammissibili perché già coperte dal
giudicato;
che le censure in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto o in subordine dell’eccessività della pena sono del tutto generiche e non si confrontano con le valutazioni svolte dalla Corte di appello nell’ambito delimitato dal giudizio di rinvio;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2025
Il cd
liere estensore TARGA_VEICOLO
Il