Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, sottolineando come un ricorso generico, privo di censure specifiche, sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: chi impugna una sentenza deve articolare in modo chiaro e preciso le ragioni di fatto e di diritto che ne giustificano la revisione.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto per Genericità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli articoli 133 e 62-bis del codice penale, riguardanti rispettivamente i criteri di commisurazione della pena e le circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente archiviato la questione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile. La ragione risiede nella sua natura intrinsecamente generica. I giudici hanno osservato che l’atto di impugnazione era privo di una effettiva censura nei confronti della decisione della Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non aveva fornito una “precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica”.
Perché un ricorso sia ammissibile, non è sufficiente enunciare i vizi che si intendono denunciare; è indispensabile sviluppare argomentazioni specifiche che si confrontino direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte criticità e gli errori logico-giuridici. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si riduce a una mera enunciazione di dissenso, inidonea a innescare il sindacato di legittimità della Corte.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato esplicitamente nell’ordinanza (Cass. Pen., Sez. 3, n. 16851/2010). Secondo tale principio, la genericità dei motivi rende l’impugnazione inammissibile. Un ricorso generico impedisce alla Corte di Cassazione di svolgere la propria funzione, che non è quella di riesaminare l’intero processo, ma di verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata sulla base di censure specifiche e puntuali.
La Corte ha quindi stabilito che, essendo il ricorso privo dei requisiti minimi di specificità, non poteva essere esaminato nel merito. La conseguenza diretta di questa declaratoria di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione del ricorso non può essere un atto formale e superficiale. È cruciale che i motivi di impugnazione siano articolati in modo dettagliato, analitico e critico, confrontandosi punto per punto con la motivazione del provvedimento che si contesta. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, con la condanna alle spese e al versamento di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando i motivi addotti non contengono una precisa esposizione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica, risultando quindi privi di una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi, relativi alla violazione degli articoli 133 e 62-bis del codice penale, sono stati ritenuti privi di una reale censura nei confronti della decisione della Corte d’Appello, mancando di argomentazioni specifiche da poter valutare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazio di legge in ordine all’art. 133 e 62-bis cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per generici motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025