Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
Presentare un’impugnazione in ambito penale richiede precisione e specificità. Un ricorso generico, privo di argomentazioni dettagliate, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Con la recente ordinanza n. 13688 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso e condannando l’imputato al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di un imputato per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, normativa che disciplina gli stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza e il proprio proscioglimento. Tuttavia, il ricorso è stato redatto in termini molto ampi e non circostanziati.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente dichiarato inammissibile. La Corte ha riscontrato una “assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso”. In pratica, l’imputato si era limitato a invocare l’annullamento della sentenza senza specificare in modo chiaro e dettagliato quali fossero le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, contravvenendo a un requisito essenziale previsto dal codice di procedura penale.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
La decisione della Cassazione si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’obiettivo è duplice: permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali aspetti della decisione precedente vengono contestati e garantire alla controparte il diritto di difendersi in modo efficace.
Un ricorso generico impedisce questo processo, trasformandosi in una mera contestazione apodittica della sentenza, senza fornire al giudice gli strumenti per una valutazione di merito.
Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La conseguenza diretta della violazione dell’art. 581 c.p.p. è l’inammissibilità dell’impugnazione, come previsto dall’art. 591 c.p.p. A sua volta, la declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha fissato tale somma in tremila euro, ritenendo che non vi fossero elementi per giustificare la proposizione del ricorso senza colpa.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno sottolineato come il ricorrente non avesse individuato né analizzato “alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum”. Le affermazioni contenute nel ricorso sono state definite “apodittiche”, ovvero presentate come verità evidenti senza alcuna dimostrazione o argomentazione a supporto. Questa carenza strutturale ha reso impossibile per la Corte procedere a un esame nel merito delle doglianze. La Suprema Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa da parte del ricorrente nella proposizione del gravame, circostanza non ravvisata nel caso di specie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto e per i loro assistiti. La redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede massima diligenza e precisione. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati o una generica lamentela contro la sentenza sfavorevole. Deve, al contrario, essere un’analisi critica e puntuale, che individui specifici vizi di legge o di motivazione. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un ulteriore onere economico a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “assoluta genericità”. L’imputato non ha indicato in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, come invece richiesto dall’art. 581, lett. c), del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa richiede la legge per un’impugnazione valida?
La legge, in particolare l’art. 581 del codice di procedura penale, richiede che l’atto di impugnazione contenga una specifica indicazione dei motivi, specificando le ragioni di diritto e i fatti che supportano ogni richiesta, per consentire al giudice di comprendere le censure mosse alla decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13688 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIAME COGNOME NOME DIEYLANY nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Diame NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epi indicata con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato per il reato di cu d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di leg all’affermazione della responsabilità e in relazione alla richiesta di prosciogliment
Considerato che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l’indicazione ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addott del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sent senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza in analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censur motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’alt 581 lett. c) proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costit rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte a il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissib declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. p l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in fav Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Consigliere estensore
Il Presidente