Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato, deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta le conseguenze di un ricorso generico, ovvero un atto che non riesce a formulare una critica precisa e puntuale alla sentenza impugnata. Questo principio è fondamentale per avvocati e cittadini, poiché un errore in questa fase può portare a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di truffa. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due motivi principali. Il primo motivo contestava la valutazione della sua responsabilità penale, sostenendo che i fatti andassero qualificati come un mero inadempimento contrattuale, di rilevanza puramente civilistica. Il secondo motivo, invece, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso generico
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione risiede in un vizio comune a entrambe le censure: la loro genericità. Secondo gli Ermellini, un ricorso generico è quello che non svolge la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e specifica contro la decisione che si intende contestare. Invece di individuare i presunti errori logici o giuridici nella motivazione della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questo modo di procedere non è consentito, perché il giudizio di Cassazione non è una terza occasione per un riesame completo dei fatti, ma un controllo sulla legittimità e sulla correttezza logico-giuridica della sentenza impugnata.
Il Primo Motivo: Difetto di Specificità
Per quanto riguarda la contestazione sulla qualificazione del fatto come truffa, la Corte ha sottolineato che il ricorso era privo del requisito di specificità richiesto dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. L’imputato non aveva indicato con precisione quali elementi della motivazione della Corte d’Appello fossero errati o illogici, impedendo così alla Cassazione di esercitare il proprio sindacato. La critica era vaga e non si confrontava realmente con le argomentazioni della sentenza di secondo grado.
Il Secondo Motivo: Mera Ripetizione degli Argomenti
Anche il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato giudicato generico. La Corte ha osservato che si trattava di una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Un ricorso in Cassazione deve contenere elementi di novità critica, evidenziando perché la risposta del giudice d’appello a quelle stesse doglianze sia stata sbagliata. Ripetere semplicemente le stesse tesi equivale a non formulare una vera impugnazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un principio cardine del processo penale: l’onere di specificità dell’impugnazione. Chi ricorre in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso. Deve, al contrario, ‘smontare’ pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le crepe logiche o le violazioni di legge. Se il ricorso si risolve in una semplice riproposizione di argomenti già vagliati, diventa un atto ‘apparente’, che formalmente esiste ma sostanzialmente è vuoto, incapace di innescare un vero controllo di legittimità. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riscrivere la sentenza, ma di verificare che quella esistente sia stata scritta correttamente. Un ricorso generico impedisce questo controllo e, pertanto, deve essere fermato all’ingresso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione pratica di grande importanza. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo; è necessario spiegare in modo dettagliato e specifico perché quella decisione è sbagliata. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di inammissibilità, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte di Cassazione?
Per ‘ricorso generico’ si intende un atto di impugnazione che non formula una critica specifica e argomentata contro la sentenza contestata, ma si limita a essere una ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza individuare i punti deboli della motivazione impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi già presentati in appello?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi devono essere specifici e non meramente ripetitivi. Devono contenere una critica argomentata rivolta specificamente contro la sentenza di secondo grado, evidenziando perché le risposte fornite da quel giudice alle precedenti censure siano errate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2199 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2199 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, circa il difetto motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa (in luogo del mero inadempimento contrattuale rilevante solo civilisticamente), è generico, perché privo del requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e alla carenza di motivazione in ordine all’art. 131 bis cod. pen., è del pari generico poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore