Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Destinata all’Inammissibilità
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso è un momento cruciale per la difesa, ma deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un’impugnazione non può essere una semplice manifestazione di dissenso. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 19801/2024, offre un chiaro esempio di come un ricorso generico conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese per l’imputato. Analizziamo questa decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto difetto di motivazione e una violazione di legge nella sentenza di secondo grado. Nello specifico, la difesa sosteneva che la condanna fosse basata su una carenza probatoria, senza però articolare in modo dettagliato le ragioni di tale affermazione.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non soddisfaceva i requisiti minimi per poter essere esaminato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Indeterminatezza del Ricorso Generico
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Cassazione ha chiarito che il ricorso generico è quello che si limita a enunciare una critica astratta e non collegata alla specifica motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, l’appellante aveva lamentato una ‘carenza probatoria’, ma non aveva indicato quali elementi di prova fossero stati trascurati o mal interpretati dalla Corte d’Appello, né aveva specificato in quali passaggi la motivazione della sentenza fosse illogica o contraddittoria.
Questa mancanza di specificità impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quale sia la censura mossa e, di conseguenza, di esercitare il proprio controllo di legittimità. La Corte non può ‘andare a caccia’ degli errori nella sentenza, ma deve essere guidata dalle precise indicazioni della parte che ricorre. Di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, un’impugnazione generica non ha alcuna possibilità di successo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per ogni avvocato penalista: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione e meticolosità. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione, ma è necessario sezionare la sentenza impugnata, individuare i punti deboli e costruire un’argomentazione logico-giuridica solida e puntuale. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma produce un danno economico per l’assistito, che si vedrà condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia che il diritto di difesa venga esercitato in modo effettivo e produttivo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, cioè se non indica in modo specifico gli elementi e le ragioni su cui si fonda la critica alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un ricorso è “generico per indeterminatezza”?
Significa che l’atto di impugnazione non permette al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza precedente. Si limita a contestare genericamente la decisione senza specificare quali passaggi della motivazione sarebbero errati o quali prove sarebbero state male interpretate.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
40. R.G. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il difetto motivazionale e la mancata applicazione di legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per asserita carenza probatoria su cui ancorarlo, è generico per indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 – 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore