Ricorso generico nel patteggiamento: quando l’impugnazione è inammissibile
Nel contesto del rito speciale del patteggiamento, le possibilità di impugnazione della sentenza sono limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di specificità necessari per evitare una declaratoria di inammissibilità, soprattutto quando si contesta la mancata valutazione di cause di proscioglimento. Affrontare un’impugnazione con un ricorso generico si rivela una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Ancona a seguito di un patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. All’imputato era stata applicata una pena complessiva di 3 anni e 2 mesi di reclusione e 6.600 euro di multa, riconoscendo la continuazione con un reato precedentemente giudicato. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione. Il suo unico motivo di doglianza era un presunto vizio di omessa motivazione: a suo dire, il giudice del merito non avrebbe adeguatamente esaminato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
L’inammissibilità del ricorso generico secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione, dichiarandola inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato. La Cassazione ha sottolineato che, specialmente in un giudizio definito con patteggiamento, un’impugnazione che lamenta la mancata verifica di cause di non punibilità deve essere supportata da elementi concreti. Un ricorso generico, che si limita a denunciare un’omissione senza specificare quali ragioni avrebbero dovuto imporre al giudice una decisione di proscioglimento, è proceduralmente inaccettabile.
Le Motivazioni della Corte
Il Collegio ha basato la sua decisione su principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Le motivazioni possono essere riassunte nei seguenti punti chiave.
La specificità del motivo di ricorso nel patteggiamento
La Corte ha ribadito che il controllo del giudice nel patteggiamento include la verifica dell’insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Tuttavia, chi intende contestare in Cassazione un’omissione su questo punto ha l’onere di essere estremamente specifico. Non è sufficiente affermare che il giudice ‘non ha controllato’; è necessario indicare precisamente quali elementi fattuali o giuridici, già presenti agli atti, avrebbero dovuto condurre a una diversa conclusione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento favorevole che il giudice di merito avrebbe trascurato o valutato erroneamente. Questa mancanza ha reso il suo ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le conseguenze dell’inammissibilità
Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 e l’art. 616 c.p.p., la Cassazione ha applicato le conseguenze previste per i ricorsi inammissibili. Poiché non sono emersi elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto ‘senza versare in colpa’, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, fissata equitativamente in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense. Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve formulare motivi di ricorso dettagliati e autosufficienti. Limitarsi a una critica astratta e non circostanziata dell’operato del giudice non solo non porta all’annullamento della sentenza, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per consentire alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non ha considerato le cause di proscioglimento?
Sì, è possibile, ma il ricorso deve essere specifico. L’impugnazione deve indicare chiaramente quali ragioni e quali elementi concreti, già presenti nel fascicolo processuale, avrebbero dovuto portare il giudice a pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Per ‘ricorso generico’ si intende un’impugnazione in cui ci si limita a lamentare la mancata verifica o l’omissione di motivazione su possibili cause di non punibilità, senza però specificare quali fossero tali cause o su quali elementi si basassero. È una censura astratta e non supportata da argomentazioni concrete.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se non vi è prova che l’impugnazione sia stata presentata senza colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5888 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 05/05/1984
avverso la sentenza del 23/07/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di ANCONA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza le cui motivazioni sono state rese nel corso della udienza il 23 luglio 2024 il Tribunale di Ancona ha applicato nei confronti di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., riconosciuta la continuazione con il reato già giudicato con la sentenza n. 41/2018 emessa dal GUP dì Ancona, la pena complessiva di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed C 6.600 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di omessa motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. VI Pen. n. 250 dep. 7 gennaio 2015, rv 261802);
che nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun elemento favorevole al proprio proscioglimento che il Giudice del merito avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024