Ricorso generico inammissibile: la Cassazione ribadisce l’importanza dei motivi specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Con una decisione netta, i Giudici Supremi hanno dichiarato l’inammissibilità di un ricorso presentato da un imputato, poiché basato su motivi di appello del tutto generici. Questo caso evidenzia come un ricorso generico non solo sia inefficace, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Agrigento a carico di un individuo per il reato di furto di energia elettrica. Il reato era aggravato sia dalla violenza sulle cose (presumibilmente la manomissione del contatore) sia dal fatto che il bene sottratto era destinato a pubblica utilità.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto appello contro questa decisione. Tuttavia, la Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. Contro questa seconda decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione delle norme processuali e un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23802/2024, ha rigettato il ricorso, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. La Suprema Corte ha qualificato i motivi del ricorso come “del tutto generici”, in quanto privi di una reale ed effettiva critica alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso generico è sempre inammissibile?
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, già consolidato da una celebre sentenza delle Sezioni Unite (la c.d. sentenza “Galtelli” del 2017). L’atto di appello non è un’occasione per richiedere un nuovo giudizio da zero, ma un mezzo per criticare specificamente la decisione del giudice di primo grado.
Un ricorso generico è quello che si limita a riproporre le stesse difese del primo grado o a chiedere l’assoluzione senza confrontarsi puntualmente con le ragioni che il giudice ha esposto nella sua sentenza per arrivare alla condanna. In altre parole, non basta dire “sono innocente”, ma è necessario spiegare perché il giudice ha sbagliato nel suo ragionamento, indicando quali prove ha valutato male, quali norme ha interpretato in modo errato o dove la sua motivazione è illogica o contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente rilevato che l’appellante si era limitato a “invocare l’assoluzione sulla base di motivi aspecifici”. La Cassazione ha quindi concluso che la Corte territoriale ha fatto “buon governo dei principi” vigenti, agendo correttamente nel dichiarare l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per avvocati e assistiti. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi critica e dettagliata della sentenza che si intende contestare. La presentazione di un appello o di un ricorso basato su motivi vaghi, ripetitivi o astratti è destinata al fallimento e comporta un’ulteriore condanna economica.
Per avere una possibilità di successo, ogni motivo di impugnazione deve essere specifico, pertinente e direttamente collegato alla motivazione del provvedimento impugnato. In sintesi, non si può chiedere a un giudice superiore di “rifare il processo”, ma gli si deve indicare con precisione dove e perché il giudice precedente ha commesso un errore. Ignorare questa regola fondamentale significa esporsi a una sicura declaratoria di inammissibilità.
Cosa succede se un appello viene considerato ‘generico’?
Il giudice lo dichiara inammissibile, il che significa che non entra nemmeno nel merito della questione. L’appellante viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il furto di energia elettrica era considerato aggravato in questo caso?
Secondo quanto riportato nell’ordinanza, le aggravanti contestate erano la violenza sulle cose, che si presume consista nella manomissione dei sigilli o del contatore, e il fatto che l’energia elettrica è un bene destinato a pubblica utilità.
Cosa si intende per ‘motivo specifico’ in un atto di impugnazione?
Un motivo è specifico quando non si limita a una generica richiesta di riforma della sentenza, ma contiene una critica argomentata e puntuale contro le singole ragioni di fatto e di diritto esposte dal giudice nella motivazione della decisione che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOME a FAVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
EsamiCOGNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dall’avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblica utilità.
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza risultano essere del tutto generiche, in quanto prive della enunciazione di effettivi rilievi critici rispetto alle ragi poste a fondamento della decisione impugnata;
rilevato che la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi espressi in questa sede dalle Sezioni Unite Galtelli (Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017), rimarcando come l’appellante si fosse limitato ad invocare l’assoluzione dell’imputato dal reato contestatogli sulla base di motivi aspecifici.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Prelide e