Ricorso Generico Inammissibile: Quando la Critica non Basta
Nel sistema processuale penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale a garanzia del diritto di difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico, privo di critiche specifiche e argomentate, sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di appello.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Catania, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su due aspetti specifici della sentenza impugnata: il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza, i ricorrenti contestavano la valutazione del giudice di merito riguardo all’entità della pena e alla non applicazione di circostanze che avrebbero potuto ridurla.
La Valutazione sul Ricorso Generico da Parte della Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: l’onere per il ricorrente di formulare censure specifiche e non limitarsi a una critica generale e astratta della decisione precedente.
La Genericità come Vizio Insanabile
Il fulcro della decisione risiede nell’aver qualificato l’unica censura mossa dai ricorrenti come ‘generica’. Secondo i giudici di legittimità, i motivi di ricorso non andavano oltre una mera lamentela, senza confrontarsi analiticamente con le ragioni, seppur sintetiche, esposte dalla Corte d’Appello nel provvedimento impugnato. Quest’ultima, infatti, aveva dato conto (a pagina 5 della sentenza) dei criteri seguiti per determinare la pena e negare le generiche, e tali motivazioni non presentavano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva adempiuto al suo obbligo di motivazione. Anche una motivazione sintetica è considerata valida se permette di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per arrivare a una determinata conclusione. Di fronte a tale motivazione, i ricorrenti avrebbero dovuto articolare critiche puntuali, evidenziando specifiche illogicità o errori di diritto, cosa che non è avvenuta. La presentazione di un ricorso generico si traduce, quindi, in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito. La conseguenza inevitabile è stata la dichiarazione di inammissibilità, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: un’impugnazione, per avere successo, deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è necessario smontare punto per punto le argomentazioni del giudice precedente, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato, confermando l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica precisa e meticolosa.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’, ovvero privo di critiche specifiche e dettagliate contro le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione vaga.
Quali erano i punti della sentenza contestati dai ricorrenti?
I ricorrenti contestavano specificamente il trattamento sanzionatorio, cioè l’entità della pena inflitta, e il diniego delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10813 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
lette 11 ricorsp propostp nell’interesse di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che l’unica censura – relativa al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle generiche – è generica, posto che nella motivazione su tale aspetto, sia pur sinteticamente, la Corte di appello ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione (si veda pg.5), rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; , ritenuto, pertanto, che ri ricorsi) devgéssere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
t P. Q. M.
Dichiara inammissibile l ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente