Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede precisione e rigore formale. Un ricorso generico, privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. L’ordinanza n. 26367/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa regola procedurale, sottolineando l’importanza di formulare censure dettagliate e circostanziate.
I Fatti del Processo: dal Furto alla Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto aggravato. La decisione di primo grado era stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna. Ritenendo la sentenza ingiusta, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge per carenza di motivazione della sentenza d’appello.
L’Importanza della Specificità nell’Atto di Impugnazione
Il Codice di procedura penale, all’articolo 581, comma 1, lettera c), stabilisce un requisito fondamentale per qualsiasi atto di impugnazione: l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo significa che non è sufficiente lamentare un vizio in astratto, come una generica ‘carenza di motivazione’. È invece necessario:
* Identificare i passaggi specifici della sentenza che si contestano.
* Spiegare perché tali passaggi sono errati, illogici o contraddittori.
* Fornire gli elementi su cui si basa la critica.
Senza questa specificità, il giudice dell’impugnazione non è messo in condizione di comprendere le censure e di esercitare il proprio potere di controllo sulla decisione. Un ricorso generico paralizza di fatto il giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha rilevato proprio questo difetto. Il ricorso è stato considerato ‘generico per indeterminatezza’. Secondo gli Ermellini, l’imputata non aveva indicato gli elementi concreti alla base della sua censura. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, la ricorrente non ha specificato quali parti della sentenza fossero viziate né perché. In assenza di rilievi puntuali, il giudice dell’impugnazione non ha potuto individuare l’oggetto del contendere e, di conseguenza, esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. Pertanto, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per la ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale: la fase dell’impugnazione non ammette improvvisazione. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche un aggravio di costi, rendendo la sconfitta processuale ancora più pesante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava gli elementi specifici posti alla base della censura contro la sentenza impugnata, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi specifici mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato, poiché non vengono indicati gli elementi concreti su cui si fonda la critica.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLCGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione di legge per carenza di motivazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.