Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso generico sia destinato a essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, con conseguenze significative per il ricorrente. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a una critica vaga e astratta.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Quest’ultima aveva confermato la decisione di primo grado, in particolare nella parte in cui escludeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva motivato tale diniego facendo leva sui numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato e sull’assenza di elementi concreti che potessero giustificare una riduzione della pena.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente, definite dai giudici come “assolutamente generiche”.
Secondo la Suprema Corte, l’atto di impugnazione non si confrontava in modo critico e costruttivo con le valutazioni espresse dalla Corte d’Appello. In particolare, il ricorso ometteva di contestare specificamente il giudizio sulla personalità dell’imputato, un giudizio solidamente ancorato ai suoi precedenti penali, che avevano inciso non solo sulla negazione delle attenuanti ma anche sull’entità degli aumenti di pena per la continuazione tra i reati.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nel principio secondo cui il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica, basata su elementi oggettivi (i precedenti penali). Un ricorso che non demolisce la coerenza logico-giuridica di tale motivazione, ma si limita a esprimere un dissenso generico, non può trovare accoglimento.
I giudici hanno sottolineato che le censure del ricorrente non erano “suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità”. Questo perché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso generico che invita implicitamente la Corte a riesaminare i fatti è, per sua natura, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, due importanti conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica approfondita e la formulazione di critiche specifiche e pertinenti. Un appello superficiale non solo è inutile, ma espone a sanzioni economiche che aggravano la posizione del condannato. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “assolutamente generico”. Non contestava in modo specifico le motivazioni della sentenza d’appello, in particolare quelle relative alla personalità dell’imputato e ai suoi numerosi precedenti penali, che avevano giustificato la negazione delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Poteva la Corte di Cassazione riesaminare la decisione di negare le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità e non può riesaminare il merito delle decisioni dei giudici precedenti, come la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua scelta, non c’era spazio per un intervento della Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41342 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41342 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Brescia ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado nella parte in cui aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali e dell’assenza di ragioni che le giustificassero;
ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla personalità dell’imputato (gravato da numerosi precedenti penali anche specifici) che incidono inevitabilmente anche sull’entità degli aumenti irrogati per la continuazione rispetto ad ogni singolo reato, e che non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso GLYPH dicembre 2025